Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Art. 7
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalitā di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
4 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 3/2021