Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Art. 6
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 4/2013
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 67, L. R. 23/2013
3 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 11/2020
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 12/2020
8 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
9 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
10 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
11 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
12 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.