1. Nel rispetto dell'
articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.