Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Art. 3
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 6/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/2013
3 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
5 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
6 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
7 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 38, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.