Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
Art. 8
 (Interventi in materia di famiglia, associazionismo e cooperazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette necessarie per la realizzazione di studi, indagini, ricerche, pubblicazioni, convegni, manifestazioni e altre iniziative analoghe, aventi per finalità la promozione cooperativa.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.4.1.1024 e del capitolo 8775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3.
Al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), le parole << di programmati accertamenti a campione,>> sono soppresse.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 27/2007, come modificato dal comma 3, continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.4.1.1024 e al capitolo 8771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
8. Al fine di accrescere la disponibilità di spazi e strutture funzionali alla promozione dell'aggregazione giovanile nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi per la realizzazione di centri di aggregazione giovanile ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), qualora il beneficiario intenda attuare interventi diversi da quelli indicati nel decreto di concessione, a condizione che le opere oggetto degli interventi medesimi siano idonee a essere destinate allo svolgimento di attività di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico e culturale rivolte ai giovani e che sia verificata l'ammissibilità della relativa spesa ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
9. Per le finalità previste dal comma 8, i soggetti beneficiari dei contributi presentano alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro il termine del 30 giugno 2012, istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata della documentazione progettuale prevista dalla normativa di riferimento.
10. In sede di rendicontazione dei contributi concessi per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 a sostegno dei progetti per i giovani ai sensi dell'articolo 15, commi 1, 2, 3 e 4, della legge regionale 12/2007 e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2009, n. 52, in deroga all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le associazioni e le aggregazioni giovanili presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo o di altro incentivo.
11. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 continuano a fare carico all'unità di bilancio 5.1.1.1087 e al capitolo 6193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
12. La restituzione delle somme già erogate a titolo di anticipo sul contributo concesso al Circolo Culturale sloveno Primorsko - Slovensko kulturno društvo Primorsko, ai sensi dell'articolo 3, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e dell'articolo 4, commi 66 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per lavori di sistemazione area giochi in Comune di San Dorligo della Valle - Dolina, è disposta dall'Amministrazione regionale, conseguentemente alla rinuncia al contributo da parte del suddetto beneficiario, senza l'applicazione degli interessi legali previsti dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000 e dalle altre specifiche disposizioni delle leggi di settore.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione culturale musicale di Bertiolo "Filarmonica la prime lûs 1812" una sovvenzione straordinaria nella misura indicata dal comma 15 per il sostegno dell'attività musicale e culturale promossa.
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5643 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
21. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 20 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4686 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4541 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
28.
Il comma 3 bis dell'articolo 15 bis della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), è abrogato.

30. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005, come modificato dai commi 28 e 29, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e ai capitoli 5366 e 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ronchis un contributo straordinario a sostegno del progetto sperimentale rivolto ai bambini da sei a undici anni denominato "Crescere Insieme".
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata al Servizio competente della Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
42. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 87, della legge regionale 1/2007, come modificato dal comma 41, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.8.1.3400 e al capitolo 4511 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
43. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 20 da art. 9, comma 7, L. R. 14/2012
2 Parole sostituite al comma 23 da art. 9, comma 60, L. R. 14/2012
3 Comma 24 sostituito da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
4 Comma 25 sostituito da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
5 Comma 26 sostituito da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
6 Comma 26 bis aggiunto da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
7 Comma 26 ter aggiunto da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
8 Comma 26 quater aggiunto da art. 9, comma 61, L. R. 14/2012
9 Comma 5 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
10 Comma 6 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
11 Comma 7 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
12 Comma 19 abrogato da art. 44, comma 1, lettera k), L. R. 23/2012
13 Comma 26 quinquies aggiunto da art. 287, comma 1, L. R. 26/2012
14 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 34, L. R. 6/2013
15 Parole sostituite al comma 31 da art. 9, comma 6, L. R. 6/2013
16 Comma 16 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ll), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
17 Comma 17 abrogato da art. 38, comma 1, lettera ll), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
18 Comma 36 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
19 Comma 37 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
20 Comma 38 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
21 Comma 39 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021
22 Comma 40 abrogato da art. 43, comma 1, lettera q), L. R. 22/2021