Art. 19
(Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a P e dagli articoli da 2 a 16 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a P e dagli articoli da 2 a 16 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, tabella A.