Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 20.665.762.355,13 euro, suddivisi in ragione di 7.578.503.710,70 euro per l'anno 2012, di 6.608.391.212,34 euro per l'anno 2013 e di 6.478.867.432,09 euro per l'anno 2014, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), nel triennio 2012-2014 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 461.787.000 euro, suddivisi in ragione di 111.737.000 euro per l'anno 2012, di euro 179.500.000 per l'anno 2013 e di 170.550.000 euro per l'anno 2014.
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2012 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 111.737.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
9. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.
15. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21/2007, destinati alla copertura di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio 2012-2014, restano determinati come da allegata Tabella Q.
16. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della legge regionale 21/2007, resta determinato, per ciascun fondo, nell'ammontare indicato nella allegata Tabella R.
Note:
1 Comma 11 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
2 Comma 12 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
3 Comma 13 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015
4 Comma 14 abrogato da art. 15, comma 5, lettera d), L. R. 20/2015