Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.
CAPO I
 RAZIONALIZZAZIONE DI AGEMONT SPA
Art. 3
 (Scorporo delle attività)
2. L'attività relativa agli interventi di partecipazione temporanea al capitale sociale di società del territorio montano e l'attività afferente al Centro di innovazione tecnologica vengono confermate in capo ad Agemont SpA. Al fine di perseguire la migliore sinergia con le azioni della Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a cedere alla medesima società, al valore che sarà determinato dalla perizia di stima prevista dall'articolo 2, comma 1, l'intera partecipazione azionaria in Agemont SpA; il corrispettivo è rappresentato da azioni proprie detenute da Friulia SpA che l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare dalla società medesima al valore del patrimonio netto.
3. La Regione partecipa ai Consorzi indicati al comma 1 e, in armonia con le prerogative di cui dispone quale soggetto vigilante, esercita il diritto di voto esclusivamente nell'assemblea straordinaria in deroga all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 3/1999. Alla Regione medesima viene riconosciuto un diritto di retrocessione dei beni apportati con l'operazione di cui al comma 1 al patrimonio regionale, in sede di eventuale scioglimento dei Consorzi.
4. La gestione residuale connessa con l'attività di rilascio di garanzie posta in essere da Agemont SpA a favore di banche, intermediari finanziari o imprese non partecipate da Agemont SpA e l'attività di animazione economica sono svolte dall'Amministrazione regionale.
5. I soggetti indicati ai commi 1 e 2 subentrano nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli afferenti i contratti di lavoro in essere, connessi ai rami d'azienda a loro rispettivamente trasferiti senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore di Agemont SpA sono confermati a favore dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 che vi subentrano per il perseguimento delle medesime finalità.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche statutarie che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dai commi precedenti. A tali fini i soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono proporre alla Regione integrazioni o modifiche alle attività e ai beni oggetto di trasferimento per coordinare le nuove attività con i propri programmi di sviluppo.
7. I limiti temporali e di misura previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera a), e dall'articolo 2, primo comma, lettera c), della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 (Autorizzazione alla costituzione di una Società finanziaria per lo sviluppo economico della Regione Friuli-Venezia Giulia), non si applicano per l'intervento posto in essere dalla Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia - Friulia SpA in attuazione del comma 2.
8. Nei confronti dei soggetti aventi natura di impresa, le disposizioni previste dal presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 9 da art. 7, comma 72, L. R. 27/2012 . Per le modalità di funzionamento ed altre norme gestionali relative al Consorzio, si veda quanto disposto dai commi da 73 a 95 del medesimo art. 7 L.R. 27/2012.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 16, comma 44, L. R. 18/2011
CAPO II
 RIORGANIZZAZIONE DI PROMOTUR SPA
Art. 9
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire l'ente pubblico economico di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), come introdotto dall'articolo 10, comma 1, denominato <<Agenzia Regionale Promotur>> al quale vengono attribuite a titolo gratuito le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Promotur SpA in titolarità della Regione, al fine della realizzazione della successiva fusione della Promotur SpA per incorporazione nell'ente pubblico economico <<Agenzia Regionale Promotur>> con applicazione della disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
2. Nelle more della fusione, l'ente di cui al comma 1, per l'espletamento dei propri compiti, utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale della Promotur SpA.
3. L'organo amministrativo della Promotur SpA effettua, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi della Promotur SpA, della consistenza del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere.
4. L'atto di ricognizione deve essere certificato dagli organi che esercitano l'attività di controllo e di revisione legale dei conti.
5. L'ente di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare della Promotur SpA non prima del 31 maggio 2012, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività.
6. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore della Promotur SpA sono confermati a favore della Agenzia che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche allo statuto della Promotur SpA che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dal presente articolo.
Note:
1 Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.
Art. 10
1.
Dopo il capo I della legge regionale 50/1993 è inserito il seguente:
<<Capo I bis
 Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 bis
 (Agenzia Regionale Promotur)
1. È istituita l'<<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.
5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:
a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;
b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;
c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;
d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;
e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;
f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;
g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all'utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;
h) rilevazione, in coordinamento con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, dell'andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti da sci;
i) su richiesta degli enti territoriali, o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.
7. La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 6 è effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.
9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria.
Art. 5 quinquies
 (Il Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e ha durata di tre anni. Il Consiglio d'Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti scelti fiduciariamente dall'Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell'amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Agenzia.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti.
5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
Art. 5 nonies
 (Vigilanza e controllo)
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.
7. L'Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.

Art. 12
 (Disposizioni transitorie)
2. I componenti degli organi della Promotur SpA possono essere nominati quali componenti degli organi dell'Agenzia Regionale Promotur di cui all'articolo 5 ter della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1. Nel caso di coincidenza tra i componenti degli organi amministrativi della società e i componenti degli organi amministrativi dell'ente, ai medesimi potrà essere riconosciuta una sola retribuzione.
3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 5 nonies, comma 1, lettera d), della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione).
5. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme e i regolamenti che si applicano agli enti e agli organismi funzionali della Regione.
Art. 13
 (Disposizioni finanziarie)
1. Gli eventuali oneri relativi all'operazione di cui all'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5 octies, comma 1, della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 e al capitolo 2350 di nuova istituzione "per memoria", a decorrere dall'anno 2012, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013, con la denominazione <<Finanziamento annuo all'Agenzia Regionale Promotur per il perseguimento dei fini istituzionali e le spese di funzionamento>>.
CAPO III
 RINNOVO DI CONCESSIONI DI RIFUGI ALPINI
Art. 14
 (Rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), e nelle more dell'approvazione di una disposizione organica per la gestione delle strutture alpine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare per un anno la concessione dei rifugi alpini di proprietà alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) assegnatarie delle strutture medesime.