Legge regionale 30 novembre 2011 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 31 della Costituzione, nonché al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.

2. Le provvidenze e le prestazioni erogate dalla Regione sono subordinate alla residenza nel territorio regionale dei destinatari degli interventi.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.

Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 11/2006.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera p), L. R. 22/2021

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera p), L. R. 22/2021

Art. 6

(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 6/2003)

(1)

1. Il comma 1.1 dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), è sostituito dal seguente:

<<1.1. Gli interventi di edilizia convenzionata, agevolata e sostegno alle locazioni sono attuati in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo).>>.

2. I commi 1.2 e 1 bis dell'articolo 12 della legge regionale 6/2003 sono abrogati.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 18 ante della legge regionale 6/2003)

(1)

1. L' articolo 18 ante della legge regionale 6/2003 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18 ante

(Requisiti dei beneficiari)

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata può essere disposta in favore dei seguenti soggetti, purché residenti da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale:

a) cittadini italiani;

b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007;

c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 3/2007.>>.

Note:

Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

Art. 8

( ABROGATO )

(2)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.

Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ll), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.

Art. 9

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), si subordina l'accesso alle prestazioni indicate agli artt. 2 e 8, comma 2, della presente legge, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Con la medesima sentenza è inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale delle parole del presente articolo "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e".

Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 22/2013

Art. 10

(Disposizione transitoria)

1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianità di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalità nell'esercizio finanziario in cui è presentata la richiesta o in quello successivo.

Art. 11

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) il comma 13 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009);

b) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale);

c) l'articolo 78 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

d) il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011).

Art. 12

(Modifica all'articolo 12 della legge regionale 11/2011 in materia di personale)

1. La lettera b) del comma 38 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 11/2011.

Art. 13

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8 bis della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 5, della legge regionale 11/2006, come modificato dall'articolo 4, comma 1, continuano a fare carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e ai capitoli 4530, 4533 e 4536 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10 fanno carico:

a) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 3, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011;

b) per i benefici concessi in base alle norme regionali modificate dall'articolo 4, comma 1, all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.