Art. 13
(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)
1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalitą di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.