Art. 6
(Promozione dell'innovazione)
1. La Regione promuove e finanzia tecniche di selezione genetica delle piante coltivate che utilizzano metodi di incrocio basati sia sulla selezione tradizionale sia assistita da marker e in grado di rispondere alle esigenze del territorio e tali da valorizzare le sue peculiaritą.
2. La Regione promuove azioni a sostegno delle aziende agricole e agroalimentari che non utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.