Art. 11 bis
1. Nelle more della costituzione del tavolo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, il regolamento di cui all'articolo 2 č approvato in via preliminare da parte della Giunta regionale previa consultazione degli enti, delle associazioni e dei soggetti previsti dall'articolo 7, comma 2.
2. Fino a quando le misure di cui all'articolo 2 non sono approvate in via definitiva, in caso di accertata coltivazione di OGM e in caso di accertato pericolo che tale coltivazione possa determinare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche, il Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale ordina al conduttore del fondo l'adozione dei possibili accorgimenti necessari a evitare la presenza involontaria di OGM, secondo modalitā tecniche stabilite dall'ERSA nel rispetto della raccomandazione della Commissione europea del 13 luglio 2010 e di quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 4.
3. Qualora il conduttore non ottemperi entro il termine prescritto, l'attuazione degli accorgimenti di cui al comma 2 č eseguita dal Servizio competente in materia di Corpo forestale regionale direttamente o tramite terzi, con oneri a carico del conduttore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 2, lettera e), L. R. 6/2013