Legge regionale 08 aprile 2011, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 08/08/2014

Disposizioni relative all'impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversità e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonché la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.
3. Nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta dall'articolo 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statutospeciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), dà attuazione all'articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.