Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce il ruolo della biodiversità e dei sottesi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e paesaggistici, nonché la sua importanza per l'evoluzione e la conservazione dei sistemi vitali della biosfera.
2. La Regione riconosce, altresì, le peculiarità del proprio territorio, con particolare riguardo alle produzioni di qualità che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine, alle specialità tradizionali garantite, alle specialità realizzate con metodi di produzione biologica o alle quali è concesso in uso il marchio previsto dalla
legge regionale 13 agosto 2002, n. 21 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità), nonché ai prodotti tradizionali di cui all'
articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449).
3. Nell'ambito della potestà legislativa riconosciuta dall'
articolo 4, primo comma, numero 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statutospeciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), e dei principi di cui ai commi 1 e 2, con la presente legge la Regione, al fine di salvaguardare le colture agricole da possibili commistioni da organismi geneticamente modificati (OGM), dà attuazione all'
articolo 26 bis della direttiva 2001/18/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la
direttiva 90/220/CEE del Consiglio.