Legge regionale 01 aprile 2011, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Modifiche alle leggi regionali 22/2010, 11/2009, 4/2005, 3/2001 e 13/2009 in materia di agevolazioni alle imprese, di sportello unico per le attività produttive e di accordi di programma.
Art. 2
1. All'articolo 2 (finalità 1 - attività economiche) della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 4
 (Norma finanziaria)
2. All'onere derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si provvede mediante storno di 200.000 euro per l'anno 2011, a carico dell' unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 1452 e mediante storno di 400.000 euro - corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2010 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), con la deliberazione della Giunta regionale n. 112 della seduta del 27 gennaio 2011 - a carico dell' unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 1496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
Art. 6
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono inseriti i seguenti:
7 ter. Ferma restando la validità dell'originaria domanda di incentivo e dei relativi allegati, nonché fatte salve le spese sostenute in attuazione del progetto medesimo ove allo stesso riferibili, la presentazione dell'istanza di cui al comma 7 bis comporta l'espressa rinuncia all'originario incentivo richiesto e la richiesta di concessione di un contributo nella misura del 50 per cento del valore totale dei costi ammissibili del progetto di sviluppo competitivo presentato, e comunque non superiore all'importo complessivo di 100.000 euro.
7 quater. L'istanza per la definizione semplificata del proprio procedimento contributivo deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7 sexies.
7 quinquies. Nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande a valere sul capo I della legge regionale 4/2005, l'istruttoria e la valutazione delle istanze presentate a norma del comma 7 bis e 7 ter sono svolte esclusivamente dal soggetto gestore, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4/2005.

Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 31/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 7, L.R. 4/2005.