1.
La Regione al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1:
a) partecipa ai procedimenti di consultazione e coordinamento con gli organi dello Stato e con le altre Regioni;
b) disciplina le modalità e le procedure di partecipazione finalizzate al raggiungimento dell'intesa con lo Stato in materia di localizzazione di impianti per la radiodiffusione televisiva e sonora di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze, come previsto dall'
articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);
c) definisce le procedure autorizzative in materia di telecomunicazioni;
d) definisce gli indirizzi e i criteri generali per la programmazione relativa alla localizzazione degli impianti per la telefonia mobile;
e) provvede alla pianificazione generale relativa alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga sul territorio regionale al fine di assicurare la relativa connettività alla pubblica amministrazione, nonché nel contempo per contribuire ad assicurare la connettività multimediale alle imprese, alle associazioni e ai cittadini, anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico;
f) perfeziona accordi di programma quadro con lo Stato per la realizzazione della banda larga nell'ambito della pianificazione di cui alla lettera e);
g) svolge tutte le funzioni in materia di telecomunicazioni non riservate allo Stato e agli Enti locali.