In sede di prima applicazione della presente legge, i consigli comunali dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che rinnovano i propri organi nel 2011, entro il settimo giorno antecedente il termine di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, deliberano a maggioranza assoluta dei componenti assegnati il mantenimento o la soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale. Qualora venga deliberato il mantenimento, il numero delle circoscrizioni resta determinato dagli statuti e dai regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il numero dei consiglieri circoscrizionali è quello previsto quale limite massimo dal comma 1 del presente articolo. Qualora venga deliberata la soppressione, ovvero non venga adottata alcuna deliberazione, non si procede al rinnovo degli organi circoscrizionali.