Legge regionale 29 dicembre 2010 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

Art. 9

(Finalità 8 - protezione sociale)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio di telesoccorso-telecontrollo integrato dal servizio di custodia chiavi con pronto intervento regionale destinato a favorire la permanenza a domicilio delle persone a rischio di istituzionalizzazione sociosanitaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore del servizio alla data del 31 dicembre 2010, alle condizioni contrattuali originarie, per il periodo strettamente necessario all'avvio del rapporto contrattuale per la gestione di un sistema di assistenza telematica a domicilio di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26 (Disciplina del servizio del telesoccorso-telecontrollo), e comunque inderogabilmente non oltre il 31 maggio 2011.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.1138 e al capitolo 4758 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3.

( ABROGATO )

(11)(13)

4.

( ABROGATO )

(12)

5.

( ABROGATO )

(15)

6.

( ABROGATO )

(3)

7.

( ABROGATO )

(16)

8.

( ABROGATO )

(17)

9.

( ABROGATO )

(18)

10.

( ABROGATO )

(19)

11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Azienda ospedaliero universitaria " S. Maria della Misericordia" di Udine - Dipartimento Servizi Condivisi, quale organo subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in capo al soppresso Centro servizi condivisi, a ristoro dei maggiori costi sostenuti per la gestione degli adempimenti tecnici e organizzativi affidati per l'attivazione del beneficio regionale consistente nella riduzione dei costi per la fornitura del servizio di energia elettrica riferito all'anno 2008, connesso alla Carta Famiglia di cui all'articolo 10 della legge regionale 11/2006.

12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 54.300,14 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

13. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 56, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011, anche a sollievo di oneri già sostenuti nel 2010, a carico dell'unità di bilancio 8.2.2.1140 e del capitolo 5522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di rendicontazione del contributo.

15. I commi 28, 29 e 30 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), e il comma 16 dell'articolo 9 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.

16. Sono fatte salve le domande regolarmente presentate per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 15 entro la data di entrata in vigore della presente legge, per le quali continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0197/Pres. del 24 agosto 2010 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui all'articolo 2, commi 28 e 29, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 "Legge strumentale 2008").

17. I commi 21 e 22 dell'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

18. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 della legge regionale 20/2005, a seguito del quale troverà definitiva attuazione in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 20/2005, il Fondo per l'abbattimento delle rette ivi disciplinato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005, al fine di contenere le rette a carico delle famiglie per l'accesso a tali servizi.

(1)

19. Con apposito regolamento sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 18.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di 22.200.000 euro per gli anni dal 2011 al 2013, suddivisa in ragione di 8.200.000 euro per l'anno 2011 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8474 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare la quota di avanzo pari a 3.464.484,87 euro derivante dalla somma algebrica di maggiori e minori entrate accertate al 31 dicembre 2010 sull'unità di bilancio 4.5.161 e sui capitoli 1012, 1501, 1531, 1540, 1541, 1542, 1543 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 per le finalità previste dall'articolo 16, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 2900 (Contributi alle ATER per garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla realizzazione delle politiche sociali) e per le finalità previste dagli articoli 2, comma 1, lettera c), e 10, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1144 e del capitolo 3226 (Interventi di edilizia agevolata in conto capitale - fondi regionali) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

22. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 6/2003, dopo le parole << di cui agli articoli precedenti>> sono aggiunte le seguenti: << , nonché per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/1999>>.

(14)

23. Al comma 55 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è aggiunto il seguente periodo: << Il termine di presentazione delle domande di contributo è stabilito al 31 gennaio di ogni anno.>>.

24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le Amministrazioni pubbliche che hanno presentato nell'anno 2010 domande di contributo per progetti che promuovono prestazioni di attività socialmente utili mediante l'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), valutate come ammissibili al contributo e non accolte per mancanza di fondi.

25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 24 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico una tantum per l'anno 2011, di importo complessivo pari a 200 euro, ai cittadini italiani che al 31 dicembre 2010 siano residenti in regione Friuli Venezia Giulia e titolari di pensioni INPS totalmente integrate al trattamento minimo o di pensioni o assegni sociali.

(2)

27. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità di attuazione della misura di cui al comma 26.

28. L'Amministrazione regionale, per l'erogazione del sussidio di cui al comma 26, stipula con l'INPS apposita convenzione.

29. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di 10.500.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.6.1.1149 e del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

30.

( ABROGATO )

(4)

31.

( ABROGATO )

(5)

32.

( ABROGATO )

(6)

33. All'articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole << di interventi di rilevanza sociale>> e << e della protezione sociale, >> sono soppresse;

b) al comma 9 la parola << successivi>> è sostituita dalle seguenti: << 10, 11, 12 e 13>>;

c)

( ABROGATA )

d)

( ABROGATA )

e)

( ABROGATA )

f) i commi 16 e 17 sono abrogati.

(7)(8)(9)

34.

( ABROGATO )

(10)

35. Al comma 81 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2008, dopo le parole << attuazione nelle Aziende sanitarie>> sono inserite le seguenti: << n. 4 "Medio Friuli",>>.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia un contributo straordinario di 375.000 euro e all'Associazione EMET Fraternità Comunitaria ONLUS di Martignacco un contributo straordinario di 210.000 euro, destinati a parziale sollievo dei costi che gli enti devono sostenere per il completamento della realizzazione di servizi residenziali e semiresidenziali multifunzionali, inseriti nella programmazione locale, destinati all'accoglienza di minori e finalizzati alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi atti a garantire interventi di rete, di sostegno alle fragilità delle famiglie, di sostegno all'affido e al volontariato familiare, nonché di modelli gestionali finalizzati al contenimento dei costi.

37. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 36 sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione generale con descrizione delle finalità, dei costi, delle modalità e dei soggetti coinvolti nella gestione del servizio, nonché di una relazione tecnica illustrativa degli interventi realizzati nell'anno 2010 e da realizzare e dei costi previsti elaborata da un tecnico abilitato.

38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di 585.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.7.2.3390 con riferimento ai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) capitolo 4664 - 375.000 euro - relativamente all'Associazione di volontariato Il Focolare di Gorizia;

b) capitolo 4665 - 210.000 euro - relativamente all'Associazione EMET Fraternità comunitaria ONLUS di Martignacco.

39. La rendicontazione relativa ai contributi concessi alle Province nell'esercizio 2009 per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi triennali di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell'articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104" Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate"), può ricomprendere anche spese sostenute nel corso dell'esercizio 2010, purché riguardanti attività già inserite nel piano di attuazione della programmazione triennale 2007-2009.

40. L'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 1997, n. 13 (Interventi a favore dell'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Oggetto e finalità )

1. La Regione, nel quadro dei compiti ad essa attribuiti dall'articolo 8 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sostiene l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale quale struttura atta a operare nei settori:

a) della formazione permanente, dell'aggiornamento, dell'accompagnamento, della consulenza e della supervisione degli operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

b) della realizzazione di studi, ricerche e iniziative culturali finalizzate all'educazione sociale, allo sviluppo dei servizi del sistema integrato e al supporto nell'attuazione del sistema locale di interventi e servizi sociali;

c) della partecipazione, in collaborazione con le strutture universitarie della regione, alla formazione degli assistenti sociali e degli educatori.

2. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) del comma 1, l'Istituto regionale per gli studi di servizio sociale predispone annualmente un rapporto sui bisogni formativi degli operatori del sistema integrato tenuto conto della programmazione e degli indirizzi regionali in materia di interventi e servizi sociali.>>.

41. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13/1997 è sostituito dal seguente:

<<2. La concessione della sovvenzione indicata al comma 1 è subordinata alla presentazione alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, di apposita domanda corredata del conto consuntivo dell'anno precedente, della relazione sull'attività svolta, nonché del programma di attività per i settori di cui all'articolo 1, comma 1, relativo all'anno per il quale è richiesto il contributo.>>.

42. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.

Note:

Parole sostituite al comma 18 da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011

Parole sostituite al comma 26 da art. 9, comma 22, L. R. 11/2011

Comma 6 abrogato da art. 11, comma 1, lettera d), L. R. 16/2011

Comma 30 abrogato da art. 9, comma 185, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Comma 31 abrogato da art. 9, comma 185, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Comma 32 abrogato da art. 9, comma 185, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.

Lettera c) del comma 33 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.

Lettera d) del comma 33 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.

Lettera e) del comma 33 abrogata da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.

10  Comma 34 abrogato da art. 9, comma 26, L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 14, 14 bis, 15 e 20, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.

11  Comma 3 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.

12  Comma 4 abrogato da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2014 . Le disposizioni continuano ad applicarsi fino alla data di prima elezione del Garante regionale, come stabilito dall'art. 14, comma 2, della medesima L.R. 9/2014.

13  Il Presidente e i componenti il Garante regionale, eletti dal Consiglio regionale, sono stati nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 336 dd. 21/7/2014, con decorrenza 1° settembre 2014.

14  Comma 22 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.

15  Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021

16  Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021

17  Comma 8 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021

18  Comma 9 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021

19  Comma 10 abrogato da art. 43, comma 1, lettera n), L. R. 22/2021