Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 13
 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l'attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all'area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), è inserito il seguente :

3. Per le finalità di cui al comma 2, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua appositi strumenti pianificatori, anche con riferimento a singole porzioni del territorio regionale, assicurando, attraverso un percorso partecipativo, la più ampia adesione dei soggetti coinvolti.
5. In conseguenza delle nuove modalità operative introdotte a decorrere dall'1 maggio 2010 per la riscossione, da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, delle contribuzioni nell'ambito delle procedure di gara previste dall'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere al pagamento delle somme dovute in modo centralizzato da parte del Servizio Provveditorato e servizi generali della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme.
6. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.6.1.2013 e del capitolo 1798, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
7. Al fine di consentire al Consorzio Industriale dell'Aussa Corno di stipulare uno o più mutui finalizzati all'acquisto e all'apprestamento di aree e di fabbricati siti all'interno del comprensorio consortile da destinarsi a favore di nuove iniziative industriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo una garanzia fideiussoria sino alla concorrenza di 1,5 milioni di euro a sollievo degli oneri in linea capitale, interessi e accessori.
8. La concessione della garanzia di cui al comma 7 è autorizzata, su domanda del Consorzio interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, di concerto con l'Assessore regionale alle attività produttive. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi del soggetto richiedente con cui è disposta l'assunzione del mutuo, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1547 e 1747 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
12.
L'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Comitato tecnico-scientifico per le aree protette)
3. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera f), non siano indicati entro il termine di trenta giorni dalla formale richiesta, la Giunta regionale provvede alla loro individuazione.
4. Il Presidente può invitare nella seduta del Comitato, a titolo consultivo, esperti esterni o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
5. I pareri del Comitato sono resi entro sessanta giorni; trascorso tale termine senza che sia stato reso il parere e il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dal parere.
6. Il Comitato, entro sessanta giorni dall'istituzione, adotta un regolamento di funzionamento, approvato con deliberazione della Giunta regionale.
7. La Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali assicura l'attività di segreteria.
9. Il Comitato è istituito entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22; sino alla sua istituzione, le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dal Comitato tecnico- scientifico per i parchi e le riserve costituito con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 236 (Ricostituzione del comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve).>>.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge regionale 42/1996, come sostituito dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9806 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
14. Per assicurare le esigenze istituzionali e di servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare al Consiglio regionale appositi spazi anche in eccedenza rispetto a quelli costituenti pertinenza degli immobili destinati a sede del Consiglio stesso.
15. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni previa comunicazione delle esigenze di cui al comma 14.
16. Gli oneri derivanti dai commi 14 e 15 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.1.1168 e al capitolo 1463 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/2011
2 Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/2011
3 Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 4/2011