Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).
Art. 12
 (Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica)
1. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono dirette alla razionalizzazione ed al contenimento della spesa pubblica, in correlazione a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)", e successive modifiche, nonché alle disposizioni di principio finalizzate al coordinamento della finanza pubblica contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. La misura delle indennità e dei gettoni di presenza previsti a favore degli amministratori degli enti locali continua ad essere disciplinata secondo quanto previsto dal comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002). Non trovano applicazione nel quadriennio dal 2009 al 2012 gli aggiornamenti dei limiti delle indennità previsti dalla vigente normativa regionale. La Giunta regionale delibera la riduzione delle indennità e dei gettoni di presenza dei consiglieri provinciali in misura non inferiore al dieci per cento. L'importo risultante è comunque arrotondato per eccesso all'unità di euro superiore. Tale disposizione ha effetto dalla data di approvazione della delibera giuntale che ha recepito le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La riduzione di cui al presente comma si applica a decorrere dal 2011 alle province per le quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo, con riferimento alla misura dei compensi applicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. La partecipazione agli organi collegiali di amministrazione degli enti pubblici e privati, che ricevono contributi da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, destinati esclusivamente a sostenere le spese di funzionamento senza specifico vincolo di destinazione, è onorifica. Essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
5. Le disposizioni del comma 4 non si applicano ai soggetti individuati nell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, nonché agli enti del servizio sanitario regionale, alle ATER e ai Consorzi per lo sviluppo industriale. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere esclusi altri enti pubblici economici.
6. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, non ammettono ai contributi indicati al comma 4 gli enti privati, diversi da quelli individuati nel comma 5, che non si adeguano a quanto disposto dal medesimo, qualora i contributi siano superiori a diecimila euro all'anno.
8. Fatte salve le ipotesi in cui i componenti sono determinati in numero fisso dalla legge regionale, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, i cui membri percepiscono indennità, compensi o gettoni di presenza, nonché il collegio dei revisori degli enti pubblici, anche economici, il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, sono costituiti da un numero di componenti effettivi non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre. Gli enti provvedono conseguentemente all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che le modifiche siano operative a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Regione e dagli enti locali, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 non si applicano al Fondo speciale per l'internazionalizzazione della Regione Friuli Venezia Giulia istituto ai sensi dell'articolo 9, commi 7 e 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), alla PromoTurismoFVG, all'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, all'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa e all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
17. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, gli enti locali della regione non possono, salvo quanto previsto dall' articolo 2447 del codice civile , effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentite le operazioni citate nei confronti delle società di cui al primo periodo a fronte della realizzazione di programmi di investimento ovvero dello svolgimento di servizi di pubblico interesse, prestati in condizioni di oggettiva non remuneratività, in attuazione di convenzioni, contratti di servizio o di programma. Gli enti locali individuano i criteri per il riconoscimento delle condizioni di oggettiva non remuneratività ai fini della stipula dei predetti atti.
19. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 la Regione e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto medesimo nell'anno precedente, riducono del due per cento la spesa annua per la manutenzione straordinaria e per la locazione passiva degli immobili utilizzati rispetto alla media delle medesime spese riferite ai consuntivi del quinquennio 2005-2009, e non procedono a operazioni di acquisto di immobili.
21. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 le Amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare annuo non superiore a quello del 2009, ridotto del 10 per cento.
22. A decorrere dall'1 gennaio 2011 non è più corrisposta al personale delle Amministrazioni di cui al comma 21, l'indennità oraria in caso di missione all'estero; a decorrere dalla medesima data al personale inviato in missione, all'interno o all'estero, compete il rimborso delle spese sostenute per viaggi in ferrovia o effettuati con altri mezzi di linea terrestre, marittima o aerea, entro il limite del costo del biglietto di classe economica, o di classe superiore per località distanti più di 3.000 chilometri, e degli eventuali supplementi e prenotazioni obbligatorie, nonché dell'uso del posto letto anche singolo.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano anche alle aziende di servizi pubblici alla persona di cui alla legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia).
26. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 6, comma 13, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per le Amministrazioni di cui al comma 21 e gli enti del servizio sanitario della regione, continua a trovare applicazione il disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 16/2010.
27. In relazione al disposto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, per il personale delle Amministrazioni di cui al comma 21, nel trattamento economico complessivo sono ricompresi anche speciali compensi e incentivi correlati a particolari funzioni o attività.
28. Fermo restando quanto disposto al comma 27, le modalità di attuazione del disposto di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, con riferimento al trattamento economico spettante al personale dirigenziale con contratto di lavoro di diritto privato dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali sono determinate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, tenendo conto della decurtazione del trattamento economico già operata nel biennio 2008-2009; per gli incarichi conferiti presso la Segreteria generale del Consiglio regionale provvede l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
29.
Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), è sostituito dal seguente:
<<6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.>>.

33. In relazione al disposto di cui all'articolo 42, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 18/1996, come introdotto dal comma 32, sono fatte salve le permanenze in servizio aventi decorrenza anteriore all'1 gennaio 2011, disposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.
39. Il numero massimo degli Assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei Consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Nel calcolo del numero dei Consiglieri comunali si computa il Sindaco. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 2011 ai Comuni per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo Consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
43.
L'articolo 14 della legge regionale 1/2006, con esclusione del comma 2, è abrogato. I difensori civici, i mediatori civici e gli altri istituti di garanzia di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 1/2006, previsti dai vigenti statuti degli enti locali, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi e restano in carica fino alla scadenza dei relativi incarichi.

Note:
1 Al comma 18 del presente articolo le parole <<, competenti per i settori di attività nei quali opera la società di al comma 18 dell'articolo 14,>> devono correttamente intendersi come: <<, competenti per i settori di attività nei quali opera la società di cui al comma 16 dell'articolo 14,>> come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 2/2/2011, n. 5.
2 Comma 13 interpretato da art. 2, comma 37, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3 Parole aggiunte al comma 16 da art. 11, comma 279, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2012
5 Parole soppresse al comma 17 da art. 26, comma 1, L. R. 10/2012
6 Comma 31 abrogato da art. 18, comma 1, lettera e), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
7 Comma 11 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 19, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
8 Parole aggiunte al comma 16 da art. 5, comma 55, L. R. 5/2013
9 Parole soppresse al comma 16 da art. 12, comma 25, L. R. 6/2013 , a decorrere dal termine fissato dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al c. 18 del medesimo art. 12 L.R. 6/2013.
10 Comma 41 abrogato da art. 110, comma 1, lettera n), L. R. 19/2013
11 Comma 44 abrogato da art. 110, comma 1, lettera n), L. R. 19/2013
12 Parole sostituite al comma 42 da art. 38, comma 2, L. R. 21/2013
13 Parole sostituite al comma 14 da art. 12, comma 26, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14 Parole aggiunte al comma 15 da art. 12, comma 26, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15 Comma 10 abrogato da art. 14, comma 22, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16 Comma 12 abrogato da art. 14, comma 22, lettera c), L. R. 23/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 28.1.1., L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2014.
17 Comma 35 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
18 Comma 36 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
19 Comma 37 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
20 Comma 38 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
21 Comma 40 abrogato da art. 35, comma 1, lettera f), L. R. 2/2014
22 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale dei commi 30 e 31.
23 Comma 30 abrogato da art. 4, comma 9, lettera d), L. R. 12/2014
24 Parole sostituite al comma 16 da art. 11, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
25 La deliberazione di cui al c. 18, art. 12, L.R. 6/2013, è stata emanata con DGR 2365/14.
26 Comma 3 abrogato da art. 65, comma 1, lettera d), L. R. 18/2015
27 Parole sostituite al comma 14 da art. 10, comma 19, lettera a), L. R. 14/2016
28 Parole soppresse al comma 16 da art. 10, comma 19, lettera b), L. R. 14/2016
29 Parole sostituite al comma 16 da art. 10, comma 19, lettera b), L. R. 14/2016
30 Parole sostituite al comma 14 da art. 11, comma 6, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
31 Comma 39 bis aggiunto da art. 10, comma 46, L. R. 20/2018
32 Comma 14 abrogato da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
33 Parole sostituite al comma 39 bis da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
34 Comma 39 ter aggiunto da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
35 Parole aggiunte al comma 16 da art. 7, comma 5, L. R. 16/2019
36 Parole soppresse al comma 15 da art. 2, comma 1, L. R. 13/2020
37 Parole aggiunte al comma 39 bis da art. 9, comma 3, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
38 Parole soppresse al comma 39 bis da art. 9, comma 3, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.