Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

SEZIONE III

PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI

Art. 17

(Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare)

1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

2. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale.

3. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 2.

4. Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.

5. Qualora siano presentate contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare.

6. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata.

7. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.

8. Le modalità e l'ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione.

9. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4.

Art. 18

(Piombatura e istruttoria della domanda tavolare)

1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed è visibile all'utenza a decorrere dal giorno successivo.

2. La piombatura della domanda tavolare telematica è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 8.

3. La piombatura è eseguita dal personale del libro fondiario che svolge le funzioni di conservatore attribuite dalla vigente normativa al conservatore del libro fondiario, in corrispondenza di tutte le partite tavolari indicate in domanda e di ogni altra partita coinvolta nella richiesta iscrizione; nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.

4. Le risultanze del confronto e dell'esame dei documenti prodotti devono essere certificate con l'apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.

5. Terminate le operazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, viene stesa la proposta di decreto tavolare.

6. Le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmessi al giudice tavolare a cura del coordinatore dell'ufficio.

Art. 19

(Esecuzione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformità al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.

Art. 20

(Notifica dei decreti tavolari)

1. I decreti tavolari sono notificati secondo le norme previste dalla legge tavolare a mezzo del servizio postale, nonché per via telematica.