Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

CAPO II

TENUTA DEL LIBRO FONDIARIO

SEZIONE I

STRUTTURA DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 5

(Libro fondiario)

1. Il libro fondiario si compone del libro maestro e di una collezione di documenti.

2. Nel libro maestro sono iscritti tutti i beni immobili di un comune catastale. Ne sono esclusi quelli che devono formare oggetto di un libro ferroviario o di un libro montanistico, nonché i beni pubblici, che sono riportati in appositi elenchi conservati presso ciascun ufficio tavolare.

3. Il bene pubblico, in quanto necessario in base alle previsioni dell'atto autorizzativo o concessorio, è iscritto nel libro fondiario sulla base della procedura di completamento di cui al capo III.

Art. 6

(Libro maestro)

1. Il libro maestro è costituito dalle partite tavolari.

2. La partita tavolare è composta dal foglio di consistenza (foglio A), dal foglio della proprietà (foglio B) e dal foglio degli aggravi (foglio C).

3. Ogni partita tavolare comprende almeno un corpo tavolare.

Art. 7

(Concordanza catasto - tavolare)

1. La concordanza del libro fondiario con gli atti del catasto è regolata dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 82 e alla legge 23 maggio 1883, BLI n. 83, e loro successive modifiche e integrazioni, e dalle relative norme regolamentari.

2. I comuni di Chiadino-città, Chiarbola inferiore, Chiarbola superiore-città, Cologna-città, Gretta-città, Guardiella-città, Roiano-città, Rozzol-città e Scorcola-città vengono gradualmente soppressi e gli immobili in essi censiti vanno iscritti nel libro fondiario di Trieste.

Art. 8

(Collezione dei documenti)

1. La collezione dei documenti è la raccolta delle copie autentiche e degli originali dei documenti in base ai quali è stata eseguita una iscrizione tavolare.

2. La collezione dei documenti dei libri fondiari presso ogni ufficio tavolare è unica per tutti i libri maestri tenuti da quell'ufficio ed è tenuta con quelle del libro ferroviario e del libro montanistico.

3. Gli atti e i documenti di cui ai commi 1 e 2 vengono conservati secondo l'ordine risultante dal numero attribuito alla domanda tavolare.

Art. 9

(Conservazione)

1. Le domande, i decreti tavolari e la collezione dei documenti sono esclusi dagli scarti d'archivio.

2. Con regolamento sulla conservazione degli archivi regionali sono disciplinate le modalità di conservazione degli atti di cui al comma 1.

SEZIONE II

TENUTA E CONSULTAZIONE DEL LIBRO FONDIARIO

Art. 10

(Tenuta del libro fondiario)

1. La Regione provvede, anche con l'adozione di procedure informatizzate, alla tenuta, all'impianto, al ripristino e alla modificazione dei libri fondiari. Sovrintende e coordina l'attività degli uffici tavolari al fine di assicurare la regolarità e l'uniformità delle iscrizioni tavolari, nonché la corretta applicazione delle disposizioni impartite in materia, svolgendo funzioni di controllo e di ispezione delle attività connesse alla tenuta del libro fondiario. Assicura la conservazione delle iscrizioni tavolari tenute su supporto cartaceo, provvedendo, se necessario, al restauro dei supporti cartacei.

(1)

1 bis. Si ricorre alle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di restauro dei supporti cartacei di cui al comma 1 qualora non si possa provvedere attraverso la stipula, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7/2000, di accordi con pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio regionale dotate di competenze specialistiche nella tutela di materiale documentale su carta.

(2)

1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata a mettere a disposizione dei soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro di cui al comma 1 bis locali, attrezzature e materiale specifico.

(3)

1 quater. Al fine di garantire la sicurezza nel corso dell'espletamento delle attività di restauro di cui al comma 1 bis, con decreto del direttore del Servizio competente in materia di tenuta del libro fondiario sono espressamente previste le prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti ai quali è affidata l'attività di restauro nello svolgimento della stessa.

(4)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

Comma 1 bis aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Comma 1 ter aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Comma 1 quater aggiunto da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

Art. 11

(Banca dati informatica del libro fondiario)

1. La Regione utilizza le tecnologie dell'informazione e della comunicazione garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, attraverso la formazione della banca dati informatica del libro fondiario costituita dal giornale per atti tavolari, dagli indici di ricerca, dall'archivio informatico della collezione dei documenti e dal libro maestro informatizzato.

2. La valenza delle interrogazioni agli indici di ricerca, all'archivio informatico della collezione dei documenti e al giornale per atti tavolari è individuata dai regolamenti di esecuzione anche in relazione alla progressiva informatizzazione del libro maestro.

Art. 12

(Elementi costitutivi della banca dati informatica del libro fondiario)

1. Il giornale per atti tavolari è il registro cronologico che contiene gli elementi essenziali della domanda tavolare e riporta le fasi del procedimento in affari tavolari.

2. L'indice dei proprietari, l'indice reale e gli altri indici di ricerca sono il risultato dell'elaborazione informatica del contenuto delle iscrizioni del libro maestro e del giornale per atti tavolari.

3. L'archivio informatico della collezione dei documenti è la raccolta dei documenti di cui all'articolo 8, nonché delle domande e dei decreti tavolari riprodotti fotograficamente o informaticamente o acquisiti direttamente quali documenti informatici.

4. Il libro maestro informatizzato è il libro maestro di cui all'articolo 6 tenuto su supporto informatico.

Art. 13

(Consultazione del libro fondiario presso gli uffici tavolari)

1. Il libro fondiario è pubblico ed è consultabile in presenza del personale tavolare, anche attraverso la banca dati informatica, mediante terminali video installati presso ciascun ufficio tavolare, con facoltà di prenderne copia.

2. La consultazione e il rilascio di copie della banca dati informatica sono consentiti da tutti gli uffici tavolari.

Art. 14

(Estratti tavolari)

1. L'estratto tavolare riproduce il contenuto di una partita tavolare. Esso può essere di due tipi:

a) attuale, riportante solo le iscrizioni relative allo stato tavolare in vigore;

b) storico, riportante tutte le iscrizioni eseguite in partite.

2. Le copie del libro maestro informatizzato non tengono luogo degli estratti tavolari.

Art. 15

(Accesso telematico)

1. È consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.

2. Gli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.

Art. 16

(Diritti tavolari e tariffe)

1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.

2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni.

(1)

3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.

3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.

(2)

3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013

Comma 3 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 6/2013

SEZIONE III

PROCEDIMENTO IN AFFARI TAVOLARI

Art. 17

(Modalità e ordine di presentazione della domanda tavolare)

1. Le domande tavolari sono presentate, anche a mezzo del servizio postale o per via telematica, agli uffici tavolari che conservano le rispettive partite, fatte salve le diverse disposizioni di legge.

2. A ciascuna domanda tavolare, all'atto della presentazione, viene attribuito un numero progressivo annuale.

3. La domanda si considera presentata al momento dell'attribuzione del numero di cui al comma 2.

4. Il contrassegno, formato dalle indicazioni di cui al comma 2 e dalle ultime due cifre dell'anno, viene riprodotto sulla domanda, unitamente all'indicazione dell'ufficio, della data, dell'ora e del minuto di presentazione.

5. Qualora siano presentate contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 103 della legge tavolare.

6. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente il giorno successivo, come prime domande della giornata.

7. Le domande presentate durante l'interruzione del funzionamento del sistema vengono annotate cronologicamente su apposito registro con l'indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono inserite nel sistema, secondo l'ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.

8. Le modalità e l'ordine di presentazione delle domande pervenute per via telematica vengono disciplinate con regolamento di esecuzione.

9. Dell'avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 4.

Art. 18

(Piombatura e istruttoria della domanda tavolare)

1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed è visibile all'utenza a decorrere dal giorno successivo.

2. La piombatura della domanda tavolare telematica è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 8.

3. La piombatura è eseguita dal personale del libro fondiario che svolge le funzioni di conservatore attribuite dalla vigente normativa al conservatore del libro fondiario, in corrispondenza di tutte le partite tavolari indicate in domanda e di ogni altra partita coinvolta nella richiesta iscrizione; nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.

4. Le risultanze del confronto e dell'esame dei documenti prodotti devono essere certificate con l'apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.

5. Terminate le operazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, viene stesa la proposta di decreto tavolare.

6. Le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmessi al giudice tavolare a cura del coordinatore dell'ufficio.

Art. 19

(Esecuzione delle iscrizioni)

1. Le iscrizioni nel libro fondiario hanno luogo solo a seguito del decreto tavolare e in conformità al suo contenuto e alle disposizioni regolamentari.

Art. 20

(Notifica dei decreti tavolari)

1. I decreti tavolari sono notificati secondo le norme previste dalla legge tavolare a mezzo del servizio postale, nonché per via telematica.

SEZIONE IV

INFORMATIZZAZIONE DEL LIBRO MAESTRO

Art. 21

(Procedura)

1. La Regione attua l'informatizzazione della tenuta del libro fondiario provvedendo alla progressiva sostituzione dei supporti cartacei con supporti informatici, attraverso la procedura di trasposizione.

2. La trasposizione dei dati tavolari su supporto informatico viene disposta con decreto tavolare e consiste nell'escorporazione ed elaborazione informatica del contenuto di una partita tavolare cartacea, o di parte di esso, e nella sua incorporazione nella nuova partita informatizzata.

3. La Giunta regionale determina la programmazione dell'informatizzazione negli uffici tavolari della Regione e, con regolamento, disciplina le procedure di trasposizione e di gestione delle partite tavolari informatizzate.

Art. 22

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

Art. 23

(Pubblicazione degli avvisi di trasposizione)

1. L'Amministrazione regionale rende noti i decreti tavolari di trasposizione mediante avviso da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione e da affiggersi all'albo dell'ufficio tavolare interessato.

2.

( ABROGATO )

(1)

3. I decreti di trasposizione in accoglimento di domanda tavolare sono notificati ai sensi dell' articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009 .

(2)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

Parole sostituite al comma 3 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.