Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 18

(Piombatura e istruttoria della domanda tavolare)

1. La piombatura della domanda tavolare deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione ed è visibile all'utenza a decorrere dal giorno successivo.

2. La piombatura della domanda tavolare telematica è disciplinata dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 8.

3. La piombatura è eseguita dal personale del libro fondiario che svolge le funzioni di conservatore attribuite dalla vigente normativa al conservatore del libro fondiario, in corrispondenza di tutte le partite tavolari indicate in domanda e di ogni altra partita coinvolta nella richiesta iscrizione; nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.

4. Le risultanze del confronto e dell'esame dei documenti prodotti devono essere certificate con l'apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.

5. Terminate le operazioni di cui ai commi 1, 3 e 4, viene stesa la proposta di decreto tavolare.

6. Le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmessi al giudice tavolare a cura del coordinatore dell'ufficio.