Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.

Art. 16

(Diritti tavolari e tariffe)

1. La consultazione del libro fondiario è gratuita.

2. La Giunta regionale fissa le tariffe per la presentazione delle domande di iscrizione tavolare, per il rilascio degli estratti e delle copie dei documenti, per le altre certificazioni.

(1)

3. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell'interesse degli stessi, sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al comma 2.

3 bis. Con la deliberazione di cui al comma 2 la Giunta regionale fissa, altresì, l'ammontare del canone d'abbonamento annuale per l'accesso telematico alla collezione dei documenti.

(2)

3 ter. Con l'entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3 bis, cessa la validità delle convenzioni sperimentali a favore dei collegi notarili della regione.

(3)

Note:

Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013

Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013

Comma 3 ter aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 6/2013