Legge regionale 11 agosto 2010 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019
Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
Art. 15
(Accesso telematico)
1. È consentito l'accesso per via telematica alla banca dati informatica del libro fondiario.
2. Gli utenti abilitati all'accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l'ottenimento del collegamento e l'utilizzo dei dati, sono determinati con regolamento di esecuzione.