Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
CAPO IV
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 31
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);
b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio);
c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attivitā del libro fondiario);
d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);
e) l'articolo 114 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);
g) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
h) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).
Art. 32
 (Testo notiziale)
1.
Nel testo notiziale della presente legge, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18 (Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione), č riportata una tabella di corrispondenza fra le disposizioni di cui al presente testo unico e quelle contenute nelle leggi regionali abrogate dall'articolo 31 e quivi riprodotte, in tutto o in parte.