Legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario.
Art. 31
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 30 novembre 1972, n. 56 (Ordinamento degli uffici per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianto e tenuta dei libri fondiari);
b) la legge regionale 20 giugno 1983, n. 59 (Introduzione di procedure automatizzate nella tenuta del libro fondiario e norme sull'ordinamento del servizio);
c) la legge regionale 10 luglio 1987, n. 20 (Ristrutturazione e potenziamento delle attivitą del libro fondiario);
d) la legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8 (Tenuta del libro fondiario mediante elaborazione informatica dei dati);
e) l'articolo 114 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);
f) l'articolo 21 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale);
g) il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);
h) i commi 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003).