Art. 24
(Domanda di completamento)
1. Al completamento di un libro fondiario si provvede su domanda di chi vi abbia interesse.
2. La domanda, diretta all'ufficio tavolare competente per territorio, viene annotata su un apposito registro. Essa deve contenere l'esatta individuazione dell'immobile e deve fornire tutti gli elementi utili per l'accertamento dello stato di proprietą e degli aggravi.
3. Per l'esatta individuazione dell'immobile sono richiesti i dati catastali e la sua rappresentazione grafica.