Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La Regione, anche mediante l'utilizzo di propri strumenti di programmazione, concorre al perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440 (Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate), promuovendo e stimolando l'esecuzione di interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nei territori montani regionali favorendone il graduale recupero e rivalorizzazione.

2. L'attuazione degli interventi spetta ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano secondo i criteri e le modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11.

3. La Regione in particolare con gli interventi di cui al comma 1, per la conservazione e il miglioramento del paesaggio, la salvaguardia del suolo e degli equilibri idrogeologici, il riassetto del territorio montano, anche mediante la rivalorizzazione delle attività agro-forestali nel rispetto dei principi fissati dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), si prefigge:

a) di promuovere e stimolare il risanamento, il recupero e il successivo mantenimento, anche per finalità agricole, con particolare riferimento alle attività zootecniche, all'agricoltura di montagna, alla castanicoltura da frutto e alle altre colture legnose montane dei terreni incolti e/o abbandonanti mediante gli interventi di cui all'articolo 2;

b) di favorire la prevenzione e il contenimento degli incendi boschivi;

c) di prevenire e contenere la diffusione delle zecche (ixodes recinus) e di altri parassiti e/o animali nocivi per la salute umana e animale;

d) di combattere il degrado ambientale;

e) di favorire e stimolare l'imprenditoria e l'impiego di risorse lavorative locali.

(1)

Note:

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 3 da art. 21, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) "territori montani": quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

b) "Comune attuatore": il Comune il cui territorio ricade nelle aree regionali afferenti i territori montani, che si attiva per l'attuazione degli interventi oggetto della presente legge;

c) " terreni incolti e/o abbandonati": i terreni individuati dall'articolo 86, comma 3, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), come modificato dall'articolo 12, nonché i terreni, anche ex coltivi, anche se suscettibili di coltivazione agricola con tecniche appropriate, urbani o extraurbani, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre annate agrarie;

d) "interventi": le attività poste in essere in attuazione dei fini della presente legge consistenti nell'eventuale taglio degli alberi, nel decespugliamento, nella trinciatura, nella fresatura, nello sfalcio e in quant'altro necessario e/o utile a rendere utilizzabile anche a fini agricoli i terreni oggetto degli interventi, nonché nella pulizia dei bordo strada per l'ottenimento di una migliore visibilità finalizzata alla sicurezza stradale;

e) "soggetto operatore": il soggetto che materialmente pone in essere le attività di cura e conservazione atte e finalizzate alla rivalorizzazione dei terreni incolti e/o abbandonati;

f) "soggetto titolare": il soggetto identificato o identificabile, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto di natura reale limitato su bene altrui o di diritto personale di godimento sul terreno incolto e/o abbandonato;

g) "concessione in affido": l'attribuzione temporanea del terreno incolto e/o abbandonato al Comune attuatore territorialmente competente, priva di effetti reali, non atta a privare il soggetto titolare dei suoi diritti reali o personali di godimento sul bene immobile ed esclusivamente finalizzata a consentire al soggetto operatore l'attuazione materiale degli interventi;

h) "fascicolo aziendale": il modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173), finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 503/1999.

Art. 3

(Concorso alla spesa d'intervento)

1. La Regione stanzia, in favore dei soli Comuni ricadenti nei territori montani, risorse finanziarie da destinare ai soggetti operatori in concorso totale o parziale alla spesa da essi sostenuta per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Il concorso alla spesa degli interventi (di seguito anche: contributo) è consentito in favore:

a) dei soggetti titolari, nel rispetto dell'eventuale limitazione temporale dello specifico diritto, sia esso reale o personale di godimento, ove questi assuma qualità di soggetto operatore;

b) dei soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera a), concessionari in affido per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 4

(Concessione in affido dei terreni incolti e/o abbandonati)

1. Con la concessione in affido il terreno incolto e/o abbandonato viene preso in carico dal Comune attuatore territorialmente competente per i fini di cui alla presente legge.

2. Il Comune concessionario in affido, con proprio atto di assegnazione, attribuisce il terreno incolto e/o abbandonato in cura a un soggetto operatore affinché questi, con i criteri e le modalità specificati dal regolamento di cui all'articolo 11, si attivi per porre in essere gli interventi necessari al risanamento e al recupero del terreno stesso.

3. La concessione in affido può essere:

a) volontaria: quando è attuata su iniziativa del soggetto titolare a seguito di sua offerta spontanea oppure, bonariamente, previa richiesta d'offrire in concessione in affido proveniente dal Comune attuatore;

b) amministrativa: ove posta in essere d'ufficio, con provvedimento amministrativo dello stesso Comune attuatore in forza della presente legge, ove questi ravvisi un pubblico interesse afferente la salute, la sicurezza o uno stato di necessità o pericolo per la cittadinanza.

3 bis.

( ABROGATO )

(1)(2)

4. In ogni caso il concedente in affido non perde la titolarità sul bene così concesso sul quale potrà comunque porre in essere, anche non personalmente, le attività atte al raggiungimento delle finalità oggetto della presente legge.

5. Il Comune attuatore, laddove non individui altro soggetto operatore, ha facoltà di provvedere direttamente in proprio agli interventi oggetto della presente legge assumendo così anche le funzioni di soggetto operatore. In tal caso il Comune provvede all'eventuale recupero delle spese assunte secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11.

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 10, lettera a), L. R. 15/2014

Comma 3 bis abrogato da art. 1, comma 6, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Art. 5

(Eventuale prodotto degli interventi)

1. Per l'eventuale prodotto derivante dagli interventi oggetto della presente legge trova applicazione il disposto di cui agli articoli 820 e 821 del codice civile, fermo restando che il prodotto medesimo non può essere oggetto di utilizzo per finalità agricole né di immissione sul mercato.

Art. 6

(Territori comunali interessati)

1. Ogni Comune attuatore, con proprio regolamento o altro idoneo strumento normativo previsto dall'ordinamento, oppure, ove necessario, avvalendosi dello strumento della variante di livello comunale da adottarsi secondo le modalità e le procedure disciplinate nell' articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 , provvede a individuare nel proprio territorio comunale le seguenti aree:

a ante) "area prioritaria": relativa ai terreni abbandonati ubicati entro 50 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC;

a) "area primaria": relativa ai terreni interessati da presenza diffusa di vegetazione arborea - arbustiva;

b) "area secondaria": relativa ai terreni, di recente abbandono, senza soprassuolo arbustivo.

(1)(4)(5)

2. L'incentivo corrisposto ai soggetti operatori varia in base all'appartenenza del terreno oggetto di intervento a ciascuna delle aree previste al comma precedente.

(2)

3. La legge non trova applicazione nelle aree recintate pertinenziali a fabbricati destinati o adibiti a civile abitazione.

4. L'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni attuatori, ricadenti nei territori montani, le risorse necessarie per l'individuazione delle aree di cui al comma 1.

5. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati secondo il seguente ordine di priorità:

a) interventi realizzati nell'ambito delle "aree prioritarie" individuate dai Comuni ai sensi del comma 1, lettera a ante);

b) interventi realizzati all'interno del perimetro dell'area ricompresa entro la distanza di 300 metri dal limite delle zone A, B e C del PRGC in terreni la cui pendenza sia tale da garantire, ai fini della successiva gestione, l'operatività di mezzi meccanici. I parametri di pendenza applicabili sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 11;

c) altri terreni diversi da quelli definiti nelle lettere a) e b).

(3)

Note:

Lettera a ante) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 10, lettera b), numero 1), L. R. 15/2014

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 10, lettera b), numero 2), L. R. 15/2014

Comma 5 sostituito da art. 2, comma 10, lettera b), numero 3), L. R. 15/2014

Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 21/2015

Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 4, L. R. 6/2019

Art. 7

(Determinazione del concorso alla spesa di intervento)

1. II Comune attuatore, ai fini del concorso alla spesa di cui all'articolo 3, concede ai soggetti operatori contributi derivanti dalle risorse stanziate e trasferite annualmente dalla Regione agli enti locali territoriali, eventualmente integrati da risorse proprie, tenuto conto dei criteri e delle modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, secondo le seguenti entità da definirsi con propria istruttoria:

a) per i terreni con presenza diffusa di vegetazione arborea arbustiva di cui all'area primaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento e comunque per non oltre il massimale per ettaro stabilito con il regolamento di cui all'articolo 11, a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati:

1) terreni facilmente accessibili e senza pendenze rilevanti, ove sia possibile lo sfalcio con macchine agricole di medie o grandi dimensioni;

2) terreni con media difficoltà di accesso e con pendenze sensibili, ove sia possibile lo sfalcio solamente con macchine di piccole dimensioni;

3) terreni difficilmente accessibili, con pendenze elevate o di morfologia irregolare, per cui lo sfalcio non può essere fatto con mezzi meccanici;

b) per i terreni senza soprassuolo arboreo arbustivo di recente abbandono di cui all'area secondaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento e comunque per non oltre il 30 per cento del massimale stabilito ai sensi della lettera a), a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati secondo i numeri 1), 2 ) e 3) della lettera a).

(2)(3)

2. Le aliquote percentuali previste dal presente articolo possono essere adeguate o equiparate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sentita la Commissione consiliare competente.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 54, comma 1, L. R. 28/2017

Parole soppresse alla lettera a) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 6/2021

Parole soppresse alla lettera b) del comma 1 da art. 21, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 6/2021

Art. 8

(Assegnazione di risorse finanziarie dalla Regione ai Comuni attuatori)

1. La Regione provvede annualmente al trasferimento delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della presente legge secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento di cui all'articolo 11.

1 bis. L'istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia recante l'individuazione delle aree oggetto degli interventi sono presentate entro l'1 marzo di ogni anno.

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, L. R. 44/2017 , con effetto dall'1/1/2018.

Art. 9

(Obblighi per i beneficiari)

1. I soggetti operatori devono provvedere a porre in essere gli interventi idonei al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, come stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11, in base a quanto definito dall'Amministrazione comunale competente e dettagliato nell'atto di assegnazione di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 10

(Mantenimento della destinazione agricola dei terreni oggetto di avvenuto recupero)

1. I terreni oggetto di interventi in forza della presente legge devono, successivamente alle operazioni di recupero, essere mantenuti a prato o pascolo o prato-pascolo, ovvero a terreno per lo svolgimento delle attività zootecniche, dell'agricoltura di montagna, della castanicoltura da frutto o delle altre colture legnose montane per un periodo di almeno cinque annate agrarie a far data dal giorno 11 novembre successivo alla data dell'ultimo intervento effettuato.

(1)

2. L'effettuazione degli interventi di cui alla presente legge costituisce idoneo titolo di conduzione per il soggetto operatore, previa iscrizione del titolo stesso nel fascicolo aziendale, ad accedere ad eventuali incentivi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale per il mantenimento dei terreni oggetto dell'intervento nelle condizioni di cui al comma 1.

3. Il soggetto operatore potrà assumere l'impegno di mantenimento di cui al comma 1 ove lo stesso impegno non sia stato previamente assunto autonomamente dal soggetto titolare, nel qual caso quest'ultimo dovrà darne avviso al soggetto operatore e al Comune attuatore almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Laddove l'impegno di mantenimento non sia assunto da alcun soggetto titolare, resta in obbligo del soggetto operatore di assumerne l'impegno di mantenimento, ma è fatta comunque salva la sua facoltà di cedere l'idoneità a presentare domanda di incentivo ad altro soggetto, imprenditore agricolo, che autonomamente assume l'impegno stesso.

5. È fatto comunque salvo il caso che sia lo stesso Comune attuatore ad assumere autonomamente l'obbligo di mantenimento previa rinuncia da parte del soggetto operatore da comunicarsi al Comune attuatore con raccomandata con ricevuta di ritorno almeno venti giorni prima della scadenza del bando con cui è disposto il programma o il regime dello specifico aiuto incentivante.

6. Il soggetto titolare dei terreni oggetto di interventi in forza della presente legge può, in qualunque momento, sostituirsi ai soggetti operatori o al Comune attuatore, rimborsando i medesimi dei costi sostenuti per le operazioni di recupero.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021

Art. 11

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento adottato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione consiliare competente, sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 12

(Disposizioni finali)

1. Eventuali contributi concessi per i medesimi interventi di cui alla presente legge ai sensi di altra normativa sono cumulabili nei limiti d'importo di cui all'articolo 7.

2. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, la presente legge si applica anche ai territori non montani della Regione.

3. L'Amministrazione regionale può individuare, con regolamento da emanarsi previo parere obbligatorio ma non vincolante della competente Commissione consiliare, ulteriori limitati territori della regione cui estendere i benefici di cui all'articolo 3.

4. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 9/2007 la parola << cinque>> è sostituita dalla seguente: << tre>>.

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.1.2.1056 e del capitolo 6014 "Contributi per il risanamento e il recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani" di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

2. All'onere complessivo di 50.000 euro derivante dal disposto di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.4.1.1192 e dal capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.