1.
II Comune attuatore, ai fini del concorso alla spesa di cui all'articolo 3, concede ai soggetti operatori contributi derivanti dalle risorse stanziate e trasferite annualmente dalla Regione agli enti locali territoriali, eventualmente integrati da risorse proprie, tenuto conto dei criteri e delle modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, secondo le seguenti entità da definirsi con propria istruttoria:
a)
per i terreni con presenza diffusa di vegetazione arborea arbustiva di cui all'area primaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, e comunque per non oltre il massimale per ettaro stabilito con il regolamento di cui all'articolo 11, a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati:
1) terreni facilmente accessibili e senza pendenze rilevanti, ove sia possibile lo sfalcio con macchine agricole di medie o grandi dimensioni;
2) terreni con media difficoltà di accesso e con pendenze sensibili, ove sia possibile lo sfalcio solamente con macchine di piccole dimensioni;
3) terreni difficilmente accessibili, con pendenze elevate o di morfologia irregolare, per cui lo sfalcio non può essere fatto con mezzi meccanici;
b) per i terreni senza soprassuolo arboreo arbustivo di recente abbandono di cui all'area secondaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, e comunque per non oltre il 30 per cento del massimale stabilito ai sensi della lettera a), a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati secondo i numeri 1), 2 ) e 3) della lettera a).