Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 08/07/2010 al 07/08/2014

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.
Art. 7
 (Determinazione del concorso alla spesa di intervento)
1. II Comune attuatore, ai fini del concorso alla spesa di cui all'articolo 3, concede ai soggetti operatori contributi derivanti dalle risorse stanziate e trasferite annualmente dalla Regione agli enti locali territoriali, eventualmente integrati da risorse proprie, tenuto conto dei criteri e delle modalità definiti dal regolamento di cui all'articolo 11, secondo le seguenti entità da definirsi con propria istruttoria:
b) per i terreni senza soprassuolo arboreo arbustivo di recente abbandono di cui all'area secondaria, tenuto conto delle condizioni orografiche e dello stato di degrado, il contributo può essere concesso fino a una concorrenza massima del 100 per cento della spesa di intervento, quando le operazioni sono poste in essere da soggetto operatore diverso dal soggetto titolare, e fino a un massimo del 50 per cento quando sono poste in essere dallo stesso soggetto titolare, e comunque per non oltre il 30 per cento del massimale stabilito ai sensi della lettera a), a seconda che il terreno o i terreni siano dal Comune attuatore classificati secondo i numeri 1), 2 ) e 3) della lettera a).
2. Le aliquote percentuali e gli importi previsti dal presente articolo possono essere oggetto di adeguamento con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sentita la Commissione consiliare competente.