Art. 1
(Principi e finalità)
1. In attuazione dell'
articolo 9 della Costituzione e in armonia con i principi internazionali di rispetto delle diversità culturali e linguistiche, la Regione valorizza i dialetti di origine veneta individuati all'articolo 2, quali patrimonio tradizionale della comunità regionale e strumento di dialogo nelle aree frontaliere e nelle comunità dei corregionali all'estero.
2. Le attività di valorizzazione previste dalla presente legge sono dirette a conservare la ricchezza culturale presente nel territorio regionale e nelle comunità dei corregionali all'estero, e renderla fruibile anche alle future generazioni, sviluppando l'identità culturale e favorendo l'utilizzo del dialetto nella vita sociale.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 17/2016
Art. 2
(Dialetti)
1. Ai fini della presente legge, sono oggetto di valorizzazione i dialetti di origine veneta nelle seguenti espressioni: il triestino, il bisiaco, il gradese, il maranese, il muggesano, il liventino, il veneto dell'Istria e della Dalmazia, nonché il veneto goriziano, pordenonese e udinese.