Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione, anche al fine di favorire processi di sostenibilità ambientale connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto dei prodotti, promuove la valorizzazione e il consumo delle produzioni agricole regionali, nonché la conoscenza delle tradizioni alimentari locali assicurando ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali produzioni.
2. Ai fini della presente legge, per prodotti agricoli regionali si intendono i prodotti di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in vigore dall'1 dicembre 2009, derivanti, anche previa trasformazione, da coltivazioni o allevamenti situati nella Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli regionali nella preparazione dei pasti;
b) favorisce l'incremento della vendita diretta di prodotti agricoli regionali;
c) favorisce l'incremento della vendita di prodotti agricoli regionali da parte degli esercizi commerciali;
d) favorisce l'impiego di prodotti agricoli regionali da parte delle imprese esercenti attività di ristorazione e delle strutture ricettive;
e) promuove la riconoscibilità della provenienza dei prodotti agricoli regionali;
f) promuove azioni di collaborazione con le associazioni di categoria nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;
h) promuove programmi di educazione alimentare che favoriscono l'educazione al consumo consapevole in un'ottica di sviluppo sostenibile, la conoscenza dei vantaggi della "filiera corta" in termini di tracciabilità del prodotto e ambientali, la diffusione della conoscenza degli aspetti storici, culturali, antropologici legati ai prodotti agricoli regionali e al loro territorio di origine e l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali.
Art. 6
 (Promozione dei prodotti agricoli regionali)
2. La Regione, nell'ambito delle attività promozionali dell'ERSA, realizza appositi circuiti per la diffusione e la valorizzazione dei prodotti agricoli regionali.
4. Al fine di favorire la riconoscibilità dei prodotti agricoli regionali e delle relative forme di impiego e vendita, l'ERSA adotta un progetto di immagine coordinata per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
Note:
1 Lettera d bis) del comma 3 aggiunta da art. 2, comma 29, L. R. 11/2011
2 Comma 1 abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.
3 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.
Art. 8
 (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 15/2000)
1.
Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è sostituito dal seguente:

Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 5/2013 , che introduce il comma 57 quater all'art. 6, L.R. 1/2004.