Al
comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), è aggiunto il seguente periodo: <<
Nel caso di fusione tra due o più Comuni, per l'approvazione del quesito sottoposto a referendum, è necessario che la risposta affermativa raggiunga la maggioranza dei voti validamente espressi in ciascun Comune interessato.>>.