Art. 12
(Promozione e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia)
1. La Regione sostiene le attivitą culturali, artistiche, scientifiche, educative e informative rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia finalizzate a valorizzarne il patrimonio linguistico e culturale, realizzate dagli enti locali e dalle associazioni presenti nei territori di cui all'
articolo 1, comma 2, con prioritą per gli enti di cui all'
articolo 14.
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, realizza iniziative dirette alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, avvalendosi anche dell'apporto delle istituzioni culturali e scientifiche delle minoranze stesse.
3. La Provincia di Udine e gli enti locali del territorio di cui all'
articolo 1, comma 2, concorrono a sostenere le attivitą di carattere linguistico e culturale, rivolte alle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.