Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Codice regionale dell'edilizia.
Art. 39
1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza è ammesso, senza modifiche alla sagoma salva più estensiva previsione degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, in deroga ai limiti e ai parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati e alberghi), e successive modifiche, se contestuale a interventi di ristrutturazione edilizia, restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria dell'edificio o di parte dello stesso. Gli interventi di cui al presente comma non possono comportare aumento del numero delle unità immobiliari e devono comunque rispettare un'altezza minima di 1,30 metri e un'altezza media di 1,90 metri, fatte salve le più estensive previsioni per le zone montane. In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni tipologico-architettoniche degli strumenti urbanistici vigenti e le preventive autorizzazioni dell'autorità preposta alla tutela del vincolo per gli interventi eseguiti su immobili vincolati.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 153, comma 1, L. R. 26/2012
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 8, L. R. 13/2014
3 Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 15, lettera a), L. R. 6/2019
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 15, lettera b), L. R. 6/2019
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 15, lettera c), L. R. 6/2019
6 Parole aggiunte al comma 1 da art. 66, comma 5, lettera a), L. R. 9/2019
7 Parole aggiunte al comma 3 da art. 66, comma 5, lettera b), L. R. 9/2019