Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 22
(Monitoraggio sulle funzioni conferite)
1. Le Province, i Comuni e le Comunità di montagna trasmettono, entro il mese di marzo, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e ai canoni introitati.
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Note:1 Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 6/2021