Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023
Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 20
(Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:
a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni di cui all' articolo 12, comma 1 e delle concessioni per la posa di appostamenti fissi di cui all' articolo 12, comma 2 ;
b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni e alle concessioni di cui alla lettera a).
(1)
Note:1 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 16/2012