Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 19

(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, di cui all' articolo 12, comma 1 ;

b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).

(1)

Note:

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 16/2012