Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Le aree del demanio idrico costituiscono un bene fondamentale da conservare e tutelare per la salvaguardia delle aspettative e dei diritti anche delle generazioni future.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti locali esercitano le funzioni amministrative per la gestione del demanio idrico per favorirne la fruizione a fini sociali e privati, nel rispetto degli interessi pubblici ambientali e paesaggistici.

3. La presente legge disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 4, n. 1) e n. 1 bis) dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).