Legge regionale 15 ottobre 2009 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:

Articolo 4 bis aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011

Articolo 4 ter aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011

Allegato A aggiunto da art. 13, comma 27, L. R. 11/2011

Articolo 3 bis aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 16/2012

Parole aggiunte all' Allegato da art. 65, comma 1, L. R. 16/2012

Articolo 6 bis aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Articolo 6 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

La Tabella di cui all'Allegato A è stata sostituita dall'art. 1, c. 1, L.R. 24/2016, con effetto dall'1/1/2017.

Parole aggiunte all' Allegato A da art. 1, comma 2, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.

10  Articolo 14 bis aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017

11  Articolo 14 ter aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017

12  Articolo 20 bis aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 6/2021

CAPO I

Principi e disciplina delle concessioni

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Le aree del demanio idrico costituiscono un bene fondamentale da conservare e tutelare per la salvaguardia delle aspettative e dei diritti anche delle generazioni future.

2. L'Amministrazione regionale e gli enti locali esercitano le funzioni amministrative per la gestione del demanio idrico per favorirne la fruizione a fini sociali e privati, nel rispetto degli interessi pubblici ambientali e paesaggistici.

3. La presente legge disciplina le funzioni in materia di demanio idrico trasferite dallo Stato con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), con eccezione delle concessioni di derivazione d'acqua e di estrazione di materiale litoide, ai sensi dell'articolo 4, n. 1) e n. 1 bis) dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).

Art. 2

(Beni del demanio idrico regionale)

1. I beni appartenenti al demanio idrico regionale sono riportati negli archivi catastali, tavolari e delle Conservatorie dei registri immobiliari, secondo le disposizioni di legge, con la denominazione <<Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - demanio idrico>>.

2. I beni di cui al comma 1sono iscritti nel Registro dei beni demaniali tenuto dall'Amministrazione regionale.

3. Appartengono al demanio idrico regionale i fiumi, fatta eccezione per le foci dei fiumi che sfociano in mare appartenenti al demanio marittimo ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), i torrenti, le rogge, i fossati, i laghi, gli alvei e le relative pertinenze, e le opere idrauliche trasferiti alla Regione ai sensi del decreto legislativo 265/2001, nonché i beni acquisiti ai sensi dell'articolo 3.

4. I beni del demanio idrico regionale si distinguono in navigabili e non navigabili.

5. I beni del demanio idrico regionale navigabili, i limiti e le prescrizioni per l'esercizio del diritto di navigazione interna sono individuati, anche su base catastale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata previo parere della competente Commissione consiliare, in conformità alla ricognizione effettuata dall'Amministrazione regionale.

5 bis. Qualora nell'ambito di Accordi di Programma sia previsto il trasferimento al demanio idrico regionale di beni di proprietà di terzi o conferiti da terzi al soggetto realizzatore dell'intervento, il trasferimento avviene alla scadenza del piano di ammortamento economico-finanziario, senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale.

(1)

Note:

Comma 5 bis aggiunto da art. 13, comma 4, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Art. 3

(Acquisizione al demanio idrico)

1. La Regione promuove l'acquisizione al demanio idrico regionale delle aree costituenti pertinenze dei corsi d'acqua, o aventi funzione di espansione delle piene, o finalizzate alla conservazione e al ripristino della capacità di laminazione dei corsi d'acqua, qualora sia accertata la funzionalità idraulica dei beni da parte dalla struttura regionale competente.

1 bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 823 del codice civile, ai fini di contenimento della spesa, di semplificazione e di snellezza operativa, i beni di intestata proprietà di terzi in relazione ai quali è stata accertata la funzionalità idraulica da parte della struttura regionale competente, possono essere acquisiti al demanio idrico regionale, qualora il proprietario intestato manifesti la volontà di cedere gratuitamente i beni medesimi alla Regione e si assuma tutti gli oneri connessi alla procedura di trasferimento, previa verifica della regolarità urbanistico - edilizia e paesaggistica delle eventuali opere oggetto di cessione. Alla sottoscrizione degli atti di trasferimento provvede il Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o un suo delegato.

(1)(2)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 57, comma 1, L. R. 16/2012

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 20, comma 1, L. R. 10/2017

Articolo 3 bis

(Intestazione al demanio idrico regionale)

(1)

1. I beni iscritti al demanio o al patrimonio della Regione, per i quali la struttura regionale competente abbia accertato la funzionalità idraulica, sono iscritti al demanio idrico regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato.

(2)

2. Il decreto di cui al comma 1 costituisce titolo per la variazione dell'intestazione del bene a nome del demanio idrico regionale presso gli uffici competenti.

Note:

Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 16/2012

Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 10/2017

Art. 4

(Sdemanializzazione)

(2)

1. La sdemanializzazione di beni del demanio idrico regionale è disposta, con decreto del Direttore di servizio, o di un suo delegato, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, previo accertamento di cessata funzionalità idraulica da parte dalla struttura regionale competente.

(3)

2. I beni del demanio idrico regionale sdemanializzati sono acquisiti al patrimonio disponibile della Regione e iscritti in apposita sezione del registro inventariale dei beni disponibili, sulla base del valore inventariale determinato secondo le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A, che sono oggetto di revisione quinquennale disposta con decreto del Presidente della Regione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale.

(4)

3. L'alienazione a soggetti privati dei beni di cui al comma 2 è consentita qualora il Comune interessato, entro il termine ordinatorio di sessanta giorni dalla richiesta del Servizio competente, non manifesti l'interesse all'acquisizione del bene. La mancata manifestazione di interesse all'acquisizione del bene da parte del Comune interessato comporta l'ammissibilità dell'alienazione dei beni sdemanializzati a favore dei privati richiedenti.

(5)(6)

4. Con regolamento regionale sono stabiliti criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Articolo sostituito da art. 13, comma 25, lettera a), L. R. 11/2011

Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 10/2017

Parole sostituite al comma 3 da art. 22, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 10/2017

Art. 4 bis

(Alienazione di beni sdemanializzati)

(1)(2)(3)

1. I beni sdemanializzati sono alienati mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 57/1971, salvo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale medesima.

2. Nelle more del procedimento di sdemanializzazione è autorizzata l'occupazione temporanea dei beni in relazione ai quali sia stata accertata la perdita di funzionalità idraulica, fino al rilascio del decreto di sdemanializzazione, subordinatamente al pagamento del canone di occupazione.

3. Il prezzo di vendita del bene è determinato applicando le tariffe e i parametri fissati nell'allegato A.

4. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione di cui all'articolo 6, comma 3 della legge regionale 57/1971, non pervenga alcuna manifestazione di interesse, oltre alla originaria richiesta, la vendita è perfezionata dal Servizio competente a gestire il patrimonio mediante vendita diretta in favore del soggetto originario richiedente, al prezzo determinato nell'avviso e secondo le modalità e le procedure stabilite con il regolamento regionale di cui all'articolo 4, comma 4.

4 bis. Qualora, esperita la procedura di cui al comma 4, anche il soggetto originario richiedente non manifesti, entro i termini indicati dal Servizio competente a gestire il patrimonio regionale, l'interesse ad acquisire il bene sdemanializzato, quest'ultimo viene trasferito a titolo gratuito al Comune territorialmente competente secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 57/1971.

(4)

5. Gli oneri relativi alla procedura di alienazione sostenuti dall'Amministrazione regionale sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Gli oneri relativi alle operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene sostenuti dall'Amministrazione regionale o dal soggetto originario istante non aggiudicatario del bene, sono posti ad esclusivo carico della parte acquirente. Il rimborso, entro il termine fissato dall'Amministrazione regionale, da parte dell'acquirente degli oneri sostenuti per le operazioni tecnico-amministrative relative al censimento del bene, costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di vendita, pena la decadenza dall'aggiudicazione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 26, L. R. 11/2011

Articolo sostituito da art. 16, comma 16, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Comma 4 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 10/2017

Art. 4 ter

( ABROGATO )

(1)(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 25, lettera b), L. R. 11/2011

Articolo abrogato da art. 16, comma 16, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

Art. 5

(Trasferimento ai Consorzi di bonifica)

1. La Regione può trasferire in proprietà a titolo gratuito ai Consorzi di bonifica territorialmente competenti i caselli idraulici e le relative pertinenze e accessori posti a servizio dei beni del demanio idrico regionale gestiti dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali ai sensi della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico).

2.

( ABROGATO )

(1)

Note:

Comma 2 abrogato da art. 12, comma 3, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Art. 6

(Disciplina delle concessioni)

1. Fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica previste dall' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le concessioni e le autorizzazioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.

(1)(3)(4)

1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalità istituzionali.

(2)

2. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 1sono rilasciate in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001.

3. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati:

a)i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1;

b)la durata, le finalità e le condizioni delle concessioni tra le quali, in particolare:

1)i termini per la realizzazione delle opere richieste;

2)l'ammontare del canone demaniale;

3)l'entità delle eventuali garanzie finanziarie;

4)i casi di revoca della concessione;

5)gli obblighi del concessionario alla scadenza della concessione.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Art. 6 bis

(Affidamento e subingresso nella concessione)

(1)(2)

1. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione.

2. Nei casi previsti all'articolo 14, comma 2, lettera a), il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, per il miglior perseguimento delle finalità di pubblico interesse che motivano la gratuità della concessione, può affidare a soggetti senza scopo di lucro la gestione totale o parziale delle attività oggetto della concessione stessa.

3. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può sostituire altri nel godimento della concessione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 13, comma 23, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.

Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 10/2017

Art. 6 ter

(Esercitazioni militari in aree golenali)

(1)

1. Sono autorizzate a titolo gratuito le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di esercitazioni militari o di difesa in genere da parte degli organi statali preposti.

2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del decreto legislativo 66/2010, e di cui all'articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.

Note:

Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.

Art. 7

(Occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, non sono soggetti a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, gli attraversamenti di beni del demanio idrico regionale con ponti ferroviari, strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale, nonché le occupazioni temporanee di beni del demanio idrico regionale necessari per la loro costruzione, manutenzione o riparazione e le occupazioni, anche in via permanente, di beni del demanio idrico regionale a fini di ricovero di mezzi e attrezzature utilizzati per interventi su ponti ferroviari o strade statali, opere di pubblica utilità realizzate da Regione, Province e Comuni, reti e infrastrutture di trasporto di proprietà regionale.

(2)

1 bis. L'ente pubblico realizzatore delle opere di cui al comma 1, trasmette alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico regionale, ad avvenuta realizzazione dell'opera, adeguata documentazione idonea a individuarne le principali caratteristiche tipologiche e alla sua individuazione su base catastale di cui si prende atto, anche ai fini degli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione relativi alle opere eseguite, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale o di un suo delegato.

(3)(7)

1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.

(6)

2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.

(1)(4)(8)

2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:

a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;

a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;

b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.

(5)(9)(10)

Note:

Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 17/2010

Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012

Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012

Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012

Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.

Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 2 bis sostituito da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017

10  Lettera a bis) del comma 2 bis aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 8

(Concessioni rilasciate dallo Stato)

(6)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, comma 3, con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione, o di un suo delegato, si prende atto delle modalità di esercizio, della durata e del canone demaniale, come contrattualmente stabiliti, relativi alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 relativo al bene oggetto di concessione e di eventuali subentri nell'atto di concessione medesimo.

(11)

1 bis. In relazione alle concessioni rilasciate dallo Stato prima della sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), per l'utilizzo a finalità agricole dei beni del demanio idrico regionale, dato atto che la concessione originaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 22 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), e dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), deve avere durata quindicennale, l'Amministrazione regionale, anche in caso di concessioni scadute prima della sottoscrizione del verbale di consegna, è autorizzata a riconoscere, con decreto del Direttore del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, la durata quindicennale del rapporto concessorio a far data dal rilascio della concessione originaria.

(7)(12)

1 ter. Il riconoscimento di cui al comma 1 bis è subordinato alla presentazione di apposita istanza da parte del concessionario originario, entro sei mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione a cura del Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione.

(8)(13)

1 quater. Fino alla definizione del procedimento di concessione di cui agli articoli 9 e 10, comma 3, l'Amministrazione regionale rilascia un'autorizzazione provvisoria per l'occupazione a finalità agricole dei beni del demanio idrico trasferiti dallo Stato con il verbale di consegna di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 al soggetto utilizzatore che avesse avanzato ai competenti uffici statali istanza di concessione in relazione alla quale gli stessi abbiano valutato di richiedere il pagamento dell'indennità di occupazione.

(9)

1 quinquies. L'autorizzazione di cui al comma 1 quater è subordinata alla presentazione, entro tre mesi dalla data di comunicazione di avvenuta consegna del bene alla Regione, di apposita istanza da parte del soggetto utilizzatore al Servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole e al pagamento del canone di occupazione, fermo restando in capo all'utilizzatore il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari. L'autorizzazione è subordinata, altresì, all'impegno a rilasciare immediatamente il bene del demanio idrico regionale libero da persone e cose in caso di aggiudicazione della concessione ad altro soggetto a seguito dell'espletamento delle procedure di evidenza pubblica.

(10)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera d), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012

Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012

Comma 1 quater aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012

Comma 1 quinquies aggiunto da art. 13, comma 16, L. R. 14/2012

Articolo sostituito da art. 60, comma 1, L. R. 16/2012

Comma 1 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.

Comma 1 ter aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.

Comma 1 quater aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.

10  Comma 1 quinquies aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 22/2012 , con applicazione della decorrenza della data di entrata in vigore della L.R. 16/2012, come stabilito dal c. 3 del medesimo art. 17, L.R. 22/2012.

11  Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

12  Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 27, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

13  Parole sostituite al comma 1 ter da art. 27, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017

Art. 9

(Procedimento di concessione)

1. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo di concessioni di beni del demanio idrico regionale è pubblicato per la durata di trenta giorni all'Albo del Comune dove è situato l'immobile e sul sito informatico della Regione.

(1)

2. Non sono soggette a pubblicazione le domande di rilascio o di rinnovo di:

a) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi;

b) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere per l'importazione e l'esportazione di fonti energetiche;

c) concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione o il mantenimento di opere a fini privati non direttamente e autonomamente utilizzabili a fini commerciali, produttivi, turistici o economici;

d) autorizzazioni di cui all'articolo 4 bis, comma 2, concessioni di cui all'articolo 10, commi 4 bis e 4 ter, e all'articolo 11 e autorizzazioni di cui all'articolo 12.

(2)(3)

3. Qualora, entro i termini indicati dal comma 1, non siano state presentate ulteriori domande si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 ter e 3 quater, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

(5)

3 bis. Qualora entro i termini indicati dal comma 1 siano presentate domande per utilizzi tra loro diversi dello stesso bene del demanio idrico regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello maggiormente vantaggioso per l'Amministrazione regionale, così come determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

(4)

3 ter. In caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a fini agricoli, si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001.

(6)(9)

3 quater. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, la comparazione può essere svolta, in luogo dei criteri di cui al comma 3, sulla base dei seguenti principi:

a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;

b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;

c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;

d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.

(7)

3 quinquies. Oltre ai principi di cui al comma 3 quater la Giunta regionale può individuare uno dei seguenti principi per la comparazione delle domande di concessione:

a) qualità degli impianti e dei manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;

b) valorizzazione paesaggistico-ambientale;

c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;

d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;

e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili.

(8)

4. La domanda presentata da un ente pubblico è prioritaria rispetto alle domande presentate dai privati.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 28, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 10/2017

Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 28, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 10/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017

Comma 3 sostituito da art. 66, comma 1, lettera a), L. R. 8/2022

Comma 3 ter aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Comma 3 quater aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Comma 3 quinquies aggiunto da art. 66, comma 1, lettera b), L. R. 8/2022

Comma 3 ter sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/2023

Art. 10

(Pareri)

1. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi, di nuove opere destinate a fini esclusivamente privati non suscettibili di destinazione economico-commerciale, produttiva o turistica, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.

(2)

2. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità economico-commerciali, produttive o turistiche è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali e, in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.

(3)

2 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il rilascio di concessioni per il mantenimento e utilizzo di opere già realizzate su beni del demanio idrico regionale rimane subordinato alla verifica dell'avvenuto ottenimento dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 o al rilascio del parere di compatibilità idraulica da parte della struttura regionale competente.

(4)

3. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale che non comportano la realizzazione di opere è subordinato:

a) al parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo;

b) al parere favorevole del Comune territorialmente competente sulla compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali;

c) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili;

d) al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate;

e) in caso di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione.

(5)

3 bis. Il parere di cui al comma 3, lettera b), non è richiesto in caso di rilascio di concessioni di aree golenali del demanio idrico regionale a fini di sfalcio erba.

(7)

4. L'autorizzazione idraulica non è richiesta in caso di rinnovo di concessioni, purché rimanga invariata la destinazione d'uso originaria e le caratteristiche tipologiche delle opere eventualmente realizzate sui beni del demanio idrico regionale.

4 bis. I titolari di concessione per l'utilizzo a fini agricoli, comunque intesi, di beni del demanio idrico regionale, dopo cinque anni dalla data di decorrenza della concessione e per una sola volta nel periodo di vigenza della stessa, possono avanzare ai competenti uffici regionali istanza per la variazione della tipologia di utilizzo del bene demaniale concesso, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 3 e ferma restando la rideterminazione del canone da applicare fino alla scadenza della concessione in essere conformemente alla nuova tipologia di utilizzo.

(1)

4 ter. I titolari di concessione di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della concessione, possono avanzare istanza per la modifica o l'ampliamento delle opere ricadenti nell'area in concessione e ferma restando la tipologia di utilizzo, la cui accoglibilità rimane subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica e dei pareri di cui al comma 2, ferma restando la rideterminazione del canone concessorio.

(6)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 1, comma 20, L. R. 5/2013

Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Parole sostituite al comma 2 da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017

Comma 3 sostituito da art. 29, comma 1, lettera d), L. R. 10/2017

Comma 4 ter aggiunto da art. 29, comma 1, lettera e), L. R. 10/2017

Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 2, L. R. 13/2023

Art. 11

(Concessioni di breve durata)

(1)

1. E' ammesso il rilascio di concessioni per l'occupazione temporanea di beni del demanio idrico regionale fino a un periodo massimo di trentasei mesi, per la realizzazione di opere dichiarate urgenti, provvisorie o destinate a essere assunte in concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore, subordinatamente all'acquisizione dell'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 e al rilascio del parere della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna, qualora si renda necessario accertare la compatibilità dell'opera con la sicurezza della navigazione, e al pagamento del canone determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 bis, è ammesso il rilascio di concessioni per la mera occupazione, anche con strutture di facile rimozione, di beni del demanio idrico regionale per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativi, fermo restando l'obbligo di acquisire il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di idraulica e difesa del suolo, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e delle biodiversità, subordinatamente al pagamento di un canone ricognitorio di 100 euro.

3. E' ammesso il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a titolo gratuito per la realizzazione di interventi di recupero o ripristino idraulico o ambientale per un periodo massimo di sessanta mesi, subordinatamente all'acquisizione dei pareri di cui all'articolo 10, comma 3.

Note:

Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 10/2017

Art. 12

(Manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche e posa di appostamenti)

1. Il rilascio di autorizzazioni al transito all'interno di aree del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito, e al parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. Per lo svolgimento di manifestazioni motonautiche è altresì richiesto il parere della struttura regionale competente in materia di navigazione interna.

(16)

1.1 Qualora le manifestazioni di cui al comma 1 siano organizzate da un'associazione sportiva dilettantistica iscritta a una federazione sportiva del CONI con sede legale nel territorio regionale che abbiano una partecipazione internazionale o mondiale dichiarata dalla federazione regionale di competenza e siano state organizzate per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni oppure abbiano ricevuto un contributo economico dall'Amministrazione regionale, l'associazione sportiva dilettantistica presenta, all'ente competente al rilascio, l'istanza di autorizzazione al transito almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento delle stesse.

(9)(11)(17)

1.1 bis. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, l'autorizzazione idraulica di cui al comma 1 viene rilasciata entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, previa definizione con il soggetto organizzatore del percorso, che dovrà utilizzare piste o tracce esistenti a terra, intendendosi a tali fini anche le tracce a piede degli argini, interne o esterne a essi. Laddove non vi siano piste segnate a terra, sono autorizzati percorsi sull'alveo attivo, previa individuazione adeguata di una traccia, da eseguire con livellamenti del terreno operati sotto la sorveglianza della struttura regionale competente in materia di idraulica.

1.1 ter. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere dei Comuni di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare l'assenza di pericoli per la sicurezza e l'incolumità di persone e cose, per le quali potranno essere indicate prescrizioni da recepire nell'atto autorizzativo, entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.

1.1 quater. In relazione alle manifestazioni di cui al comma 1.1, il parere della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali di cui al comma 1 viene rilasciato ai soli fini di accertare che il tracciato non ricada all'interno di S.I.C. e Z.P.S., entro il termine di venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, decorso il quale lo stesso si considera acquisito.

1.1 quinquies. In seguito a positiva valutazione di incidenza ecologica da parte dell'autorità competente, le fattispecie di cui al comma 1.1 sono autorizzate nelle aree di cui al comma 1 interessate, anche parzialmente, da attività militari che utilizzino veicoli a motore.

1.2 Per le manifestazioni di cui al comma 1.1 il canone giornaliero di concessione è fissato in 300 euro per percorsi inferiori a 50 chilometri e in 600 euro per percorsi superiori a 50 chilometri. Nelle autorizzazioni di cui al comma 1.1 quinquies i canoni sono aumentati del 20 per cento.

(12)(19)

1 bis.

( ABROGATO )

(1)(5)

1 ter.

( ABROGATO )

(2)(6)

1 quater.

( ABROGATO )

(3)(7)

1 quinques.

( ABROGATO )

(4)(8)

2. Il rilascio delle concessioni per la posa di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale per l'esercizio dell'attività venatoria è subordinato all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 da parte della struttura regionale competente.

3. Le concessioni di cui al comma 2hanno durata quinquennale e gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria su aree del demanio idrico regionale devono essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive previste dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere).

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 1 quater aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 1 quinquies aggiunto da art. 3, comma 37, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 1 bis abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.

Comma 1 ter abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.

Comma 1 quater abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.

Comma 1 quinquies abrogato da art. 20, comma 1, lettera d), L. R. 6/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 37, c. 37, L.R. 22/2010.

Comma 1 .1 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.

10  Comma 1 .2 aggiunto da art. 5, comma 59, L. R. 18/2011

11  Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 121, lettera a), L. R. 14/2012

12  Comma 1 .1 bis aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012

13  Comma 1 .1 ter aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012

14  Comma 1 .1 quater aggiunto da art. 4, comma 121, lettera b), L. R. 14/2012

15  Comma 1 .2 sostituito da art. 4, comma 121, lettera c), L. R. 14/2012

16  Parole sostituite al comma 1 da art. 61, comma 1, L. R. 16/2012

17  Comma 1 .1 sostituito da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 20/2018

18  Comma 1 .1 quinquies aggiunto da art. 5, comma 19, lettera a), L. R. 13/2019

19  Parole aggiunte al comma 1 .2 da art. 5, comma 19, lettera b), L. R. 13/2019

Art. 13

(Fabbricati insistenti su beni del demanio idrico regionale)

1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistico-edilizia e paesaggistico-ambientale, non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone demaniale, le occupazioni di beni del demanio idrico regionale sui quali risultano edificate porzioni di fabbricati realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001.

Art. 14

(Canoni)

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali, sono adottati i canoni relativi alle concessioni e alle autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, a decorrere dall'1 aprile 2011. Alle concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, il canone iniziale si applica fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

(1)

1 bis. Il canone di concessione di cui al comma 1 è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso di concessioni assentite alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, con l'esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali.

(2)

1 ter. Il canone relativo ad attraversamenti con ponti carrabili di beni del demanio idrico regionale è ridotto nella misura del 50 per cento nel caso in cui il concessionario dichiari di essere in possesso del requisito di imprenditore agricolo e si impegni a consentire il libero passaggio e previo accertamento, da parte dell'Ispettorato agricoltura e foreste competente per territorio, che l'opera di attraversamento è utilizzata quale accesso al fondo destinato all'esercizio della propria attività agricola.

(6)

2. Non sono soggette al pagamento del canone le concessioni, ivi incluse quelle rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dall'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, di beni del demanio idrico regionale:

a)per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici per finalità di pubblico interesse;

b)per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità di montagna e altri enti pubblici.

b bis) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

b ter) per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di attraversamenti con ponti carrabili e pedonali a fini esclusivamente privati, non direttamente e autonomamente utilizzabili ai fini commerciali, produttivi, turistici ed economici, con esclusione delle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica;

b quater) per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali;

b quinquies) per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

b sexies) per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996.

(3)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(11)(13)(14)(15)(16)

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale per attraversamenti con elettrodotti destinati a pubblico servizio rilasciate, anche a tempo indeterminato, dallo Stato prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica il canone determinato ai sensi del comma 1.

4. Alle concessioni rilasciate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002, si applicano i canoni stabiliti dall'Amministrazione regionale. I Consorzi di bonifica possono in ogni caso individuare particolari tipologie o categorie di utilizzi di beni del demanio idrico regionale da assoggettare all'applicazione di canoni diversi, determinati dai Consorzi di bonifica medesimi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4 bis. L'utilizzatore, in caso di accertato pregresso utilizzo del bene del demanio idrico regionale, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di concessione vigente al momento della richiesta da parte del servizio competente in materia di demanio idrico regionale, maggiorato del 20 per cento e moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo.

(12)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 17, L. R. 14/2012

Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 212, comma 1, L. R. 26/2012

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013

Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 2, comma 5, L. R. 5/2013

Comma 1 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 11/2014

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017

Lettera b bis) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Lettera b ter) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

10  Lettera b quater) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

11  Lettera b quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

12  Comma 4 bis aggiunto da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017

13  Lettera b quinquies) del comma 2 sostituita da art. 63, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019

14  Lettera b sexies) del comma 2 aggiunta da art. 63, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019

15  Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021

16  Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 91, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 14 bis

(Concessioni trentennali rilasciate allo stesso soggetto)

(1)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la gestione delle concessioni di beni del demanio idrico regionale, i soggetti titolari di almeno dieci concessioni di durata trentennale possono avanzare richiesta all'Amministrazione regionale di assolvere il pagamento dei relativi canoni in un'unica soluzione anticipata, fermo restando l'aggiornamento annuale calcolato sulla base degli indici ISTAT, sia in aumento che in diminuzione, sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

2. Con decreto del direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale si procede entro il 31 dicembre di ogni anno alla ricognizione delle concessioni di cui al comma 1 e alla determinazione del canone complessivo aggiornato, da corrispondere entro sei mesi dalla richiesta dell'Amministrazione regionale.

3. Indipendentemente dalla data di scadenza delle singole annualità di canone, il canone di cui al comma 2 va riferito all'anno solare, fatta eccezione per l'anno di scadenza della concessione.

4. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere lo svincolo dei depositi cauzionali costituiti a garanzia delle concessioni in vigore, subordinatamente alla costituzione a favore dell'Amministrazione regionale di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al valore complessivo dei depositi cauzionali da svincolare.

5. In caso di rilascio di nuove concessioni ai soggetti di cui al comma 1, il primo canone da corrispondere in via anticipata è calcolato con decorrenza dalla data di rilascio della concessione e fino al 31 dicembre dell'anno in corso e la garanzia può essere prestata tramite estensione della polizza fidejussoria di cui al comma 4, per un importo pari a due annualità del canone di concessione.

Note:

Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017

Art. 14 ter

(Garanzie)

(1)(2)

1. Al fine di semplificare i procedimenti e ridurre i costi amministrativi a carico di cittadini e imprese, la cauzione a garanzia delle concessioni di beni del demanio idrico regionale è dovuta solo qualora l'importo del canone annuo iniziale di concessione sia superiore a 2.500 euro.

2. Non è dovuta alcuna cauzione per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione di concessioni di beni del demanio idrico regionale di cui all'articolo 9, comma 3.

Note:

Articolo aggiunto da art. 32, comma 1, L. R. 10/2017

Articolo sostituito da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 13/2021

Art. 15

(Cessazione della concessione)

1. La cessazione della concessione dei beni del demanio idrico regionale comporta l'obbligo per il concessionario della rimozione delle opere realizzate e del ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la possibilità da parte della Regione di acquisire a titolo gratuito tali opere al demanio medesimo.

Art. 16

(Sanzioni amministrative)

1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Per la transumanza di greggi su beni del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione idraulica o i pareri di cui all'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 4.000 euro.

(1)

3. Per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a)da 2.000 euro a 6.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche e nautiche con o senza mezzi a motore e da 1.000 euro a 3.000 euro per lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche su aree del demanio idrico regionale senza l'autorizzazione al transito di cui al comma 1 ;

b)da 800 euro a 1.600 euro per la costruzione di appostamenti fissi all'interno di aree del demanio idrico regionale senza la concessione di cui al comma 2o in difformità delle caratteristiche costruttive di cui al comma 3.

(2)

4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

5. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni si provvede secondo le modalità previste dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

6. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 3 per quanto attiene allo svolgimento di manifestazioni motoristiche e ciclistiche, provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.

(4)

7. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 3, lettera a), per quanto attiene alle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, e lettera b), provvedono, nell'ambito delle funzioni conferite, gli enti locali.

(3)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 142, comma 2, L. R. 17/2010

Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012

Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012

Parole sostituite al comma 6 da art. 104, comma 1, L. R. 26/2012

CAPO II

Riordino delle funzioni e dei compiti in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale

Art. 17

(Conferimento di funzioni agli enti locali)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.

2. Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio.

3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002.

4. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1avviene in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 265/2001.

Art. 18

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a)programmazione, indirizzo, coordinamento e monitoraggio sulle competenze attribuite agli enti locali;

b)attività di consulenza tecnica e amministrativa agli enti locali, necessaria alla luce delle accertate complessità delle procedure in materia di concessioni e autorizzazioni di beni del demanio idrico regionale;

c)rilascio, rinnovo, modificazioni e revoca delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale a favore di Amministrazioni statali, Province, Comuni, Comunità di montagna, Consorzi di bonifica e soggetti privati;

d)determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale;

e)riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera c)e riscossione delle indennità di occupazione di cui all'articolo 24, comma 5;

f)organizzazione di una banca dati pubblica e accessibile per via telematica sulla consistenza dei beni del demanio idrico regionale e delle concessioni rilasciate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 19

(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e ciclistiche e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni, di cui all' articolo 12, comma 1 ;

b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni di cui alla lettera a).

(1)

Note:

Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 63, comma 1, L. R. 16/2012

Art. 20

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

a)rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni nautiche con o senza mezzi a motore, anche a carattere amatoriale, e per l'utilizzo temporaneo di beni del demanio idrico regionale funzionali all'organizzazione e allo svolgimento delle predette manifestazioni di cui all' articolo 12, comma 1 e delle concessioni per la posa di appostamenti fissi di cui all' articolo 12, comma 2 ;

b)riscossione e introito dei canoni relativi alle autorizzazioni e alle concessioni di cui alla lettera a).

(1)

Note:

Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 64, comma 1, L. R. 16/2012

Art. 20 bis

(Funzioni delle Comunità di montagna)

(1)

1. Le Comunità di montagna esercitano le seguenti funzioni:

a) rilascio di concessioni relative a istanze presentate da soggetti privati dopo l'1 gennaio 2022 per la realizzazione di opere sui beni del demanio idrico regionale ricadenti nell'ambito territoriale di competenza;

b) riscossione e introito dei canoni relativi alle concessioni di cui alla lettera a).

(2)(3)

Note:

Articolo aggiunto da art. 93, comma 1, L. R. 6/2021

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 2, lettera b), L. R. 13/2021

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 11, comma 3, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.

Art. 21

(Entrate)

(1)

1. Gli introiti di cui al presente capo sono trattenuti nella misura del 100 per cento da parte degli Enti che esercitano le corrispondenti funzioni.

Note:

Articolo sostituito da art. 94, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 22

(Monitoraggio sulle funzioni conferite)

1. Le Province, i Comuni e le Comunità di montagna trasmettono, entro il mese di marzo, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione le informazioni e i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e ai canoni introitati.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 95, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 23

(Potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione, in conformità ai principi di cui all'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Province e Comuni delle autorizzazioni di cui all'articolo 12, comma 1, l'Assessore competente a gestire il demanio idrico regionale, sentito l'ente inadempiente, rilascia le autorizzazioni, rimanendo l'ente medesimo obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari.

2. In caso di mancato rilascio, nel termine previsto, da parte di Comuni delle concessioni di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva attraverso la nomina di un commissario ad acta. Il commissario si avvale delle strutture dell'ente inadempiente, che rimane obbligato a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessari. L'ente nei confronti del quale è stata disposta la nomina del commissario conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario stesso non si è insediato.

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 3, il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale rimane disciplinato dalle deliberazioni della Giunta regionale adottate in materia.

2. Fino al 31 marzo 2011, alle concessioni di beni del demanio idrico regionale disciplinate dalla presente legge si applicano i canoni determinati con decreto del Presidente della Regione 29 aprile 2005, n. 0113/Pres. (Regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione), così come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2009, n. 0003/Pres. (Modifiche al regolamento per la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali ed alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche della Regione ).

(1)(2)

3.

( ABROGATO )

(3)

4. L'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904 si considera acquisita in relazione ad attraversamenti con elettrodotti e ad opere di scarico di diametro non superiore a 30 centimetri realizzati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001. La struttura regionale competente può disporre controlli a campione, in relazione a quanto disposto dal presente comma, al fine di verificare la persistenza delle condizioni che presuppongono l'autorizzazione idraulica.

5.

( ABROGATO )

(4)

6. Le funzioni di cui all'articolo 19, comma 1, sono trasferite a decorrere dall'1 gennaio 2010.

7. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Noncello della linea navigabile Pordenone - Litoranea Veneta, di cui all'articolo 3, numero 8, dell'ordinanza n. 14655 del Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia dell'8 febbraio 1938, è considerato via navigabile e, in relazione a tale via navigabile, non trova applicazione il divieto di transito con imbarcazioni a propulsione meccanica previsto dal citato articolo 3.

7 bis. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Regione previsto dall'articolo 2, comma 5, il fiume Livenza di cui all'articolo 2, numero 15, dell'ordinanza del Presidente del Magistrato delle Acque di Venezia, 8 febbraio 1938, n. 14665, è considerato via navigabile nel tratto dalla sorgente della Santissima fino al sito Unesco del Palù di Livenza anche mediante imbarcazioni a propulsione elettrica.

(5)

7 ter. A decorrere dall'1 gennaio 2022 le Comunità di montagna esercitano le funzioni e i procedimenti conferiti ai sensi dell'articolo 20 bis, in relazione al rilascio delle nuove concessioni.

(6)

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 4, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole sostituite al comma 2 da art. 13, comma 4, lettera f), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 3 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 5 abrogato da art. 60, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017

Comma 7 bis aggiunto da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 20/2018

Comma 7 ter aggiunto da art. 96, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 25

(Modifica alla legge regionale 9/2007)

1. L'articolo 72 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) è così sostituito:

<<Art. 72

(Deroga ai divieti)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, è autorizzato il transito su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.>>.

Art. 26

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare, gli articoli da 32 a 36, i commi 1 bis e 17 dell'articolo 57, e il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico).

Art. 27

(Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui agli articoli 11, comma 2, e 18, comma 1, lettera e), sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.1.104 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con riferimento ai seguenti capitoli:

a)capitolo 752, la cui denominazione è sostituita con la seguente << Canoni e indennità di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale non navigabile>>;

b)capitolo 1156, la cui denominazione è sostituita con la seguente << Canoni e indennità di occupazione previsti dalla nuova disciplina delle concessioni in materia di demanio idrico regionale navigabile>>.

2. Le sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1404 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 18, comma 1, lettera f), fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1189 con riferimento al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 con riferimento ai capitoli 180 e 182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 28

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.