Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 7
 (Occupazioni non soggette a concessione o autorizzazione)
2. Non sono soggetti ad autorizzazione i transiti su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni podistiche e ippiche, anche a carattere amatoriale, e per la transumanza stagionale di greggi, che rimangono comunque subordinati all'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) da parte della struttura regionale competente, al parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni del demanio idrico regionale interessati dal transito e al parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, ai fini dell'uso sostenibile delle risorse naturalistiche qualora i transiti interessino siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per valutare i carichi di bestiame sostenibili e i periodi dell'anno in cui tali transiti possono avere effetti negativi sugli habitat e le specie tutelate.
2 bis. Non sono soggette a concessione, né alla corresponsione di alcun canone, fermo restando l'obbligo di acquisire l'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 523/1904, il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, il nulla-osta del Comune territorialmente competente e il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità, limitatamente alle occupazioni temporanee di cui alla lettera b) per la ricognizione delle vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili:
a) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a due giorni;
a bis) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a dieci giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro;
b) le occupazioni di beni del demanio idrico regionale per un periodo non superiore a trenta giorni qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 142, comma 1, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 59, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 59, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012
5 Comma 2 bis aggiunto da art. 59, comma 1, lettera d), L. R. 16/2012
6 Comma 1 ter aggiunto da art. 13, comma 10, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
8 Parole aggiunte al comma 2 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
9 Comma 2 bis sostituito da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
10 Lettera a bis) del comma 2 bis aggiunta da art. 11, comma 2, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.