2. I criteri e le modalità per lo svolgimento delle esercitazioni di cui al comma 1, di cui è data preventivamente comunicazione agli enti locali interessati, sono regolati, ai sensi dell'
articolo 322, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), da appositi disciplinari sottoscritti dal Presidente della Regione o, su delega, dall'Assessore regionale competente in materia di servitù militari, previa autorizzazione della Giunta regionale, ferme restando le condizioni di cui agli articoli 332 e 325, comma 15, del
decreto legislativo 66/2010, e di cui all'
articolo 438 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2013, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'
articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), in particolare in relazione all'obbligo di indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti titolari di concessioni di beni del demanio idrico regionale il cui utilizzo viene, anche temporaneamente, limitato o escluso a causa dello svolgimento delle esercitazioni.
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.