Art. 17
(Conferimento di funzioni agli enti locali)
1. In attuazione di quanto previsto dall'
articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.
2. Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1avviene nel rispetto dei principi di cui all'
articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettivitą e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilitą ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio.
4. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1avviene in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall'
articolo 5 del decreto legislativo 265/2001.