Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 17
 (Conferimento di funzioni agli enti locali)
1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.
2. Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24/2006, mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettivitą e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilitą ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio.