Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.
Art. 16
 (Sanzioni amministrative)
1. Per la violazione del limite di transito sui beni del demanio idrico regionale navigabili individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. In ogni caso si applica la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 142, comma 2, L. R. 17/2010
2 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 16/2012
3 Parole sostituite al comma 7 da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012
4 Parole sostituite al comma 6 da art. 104, comma 1, L. R. 26/2012