Legge regionale 30 luglio 2009 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

Capo I

Adeguamento all'ordinamento comunitario

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge dispone l'adeguamento della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Art. 2

(Adeguamento della normativa)

1. La presente legge dà attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2006/123/CE nell'ambito delle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni della medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti negli atti normativi statali.

2. Le disposizioni contenute nella presente legge e negli atti attuativi sono adeguate agli eventuali principi e criteri direttivi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Capo II

Modifiche alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico

Art. 3

(Principi in materia di sportello unico)

1. Il presente capo provvede all'adeguamento della disciplina dello sportello unico per le attività produttive della legge regionale 3/2001 nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dall'articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformità ai seguenti principi sanciti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva 2006/123/CE:

a) semplificazione delle procedure e formalità relative all'accesso a un'attività di servizi e al suo esercizio;

b) svolgimento di tutte le procedure e formalità necessarie all'esercizio di attività di servizi tramite sportelli unici;

c) garanzia del diritto all'informazione dei prestatori e destinatari delle attività di servizi tramite gli sportelli unici;

d) svolgimento delle procedure e formalità relative all'accesso di attività di servizi e al suo esercizio a distanza e per via elettronica mediante gli sportelli unici.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 1 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i procedimenti relativi all'avvio e all'esercizio di attività produttive e di attività di servizi attraverso l'istituzione dello sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, al fine di:

a) garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione;

b) agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori e la libera circolazione dei servizi, in conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

c) semplificare gli adempimenti, ridurre gli oneri e i tempi amministrativi.

2. La Regione promuove e sostiene gli sportelli unici mediante accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni, attraverso le azioni necessarie all'informatizzazione delle procedure e dei servizi di competenza dei medesimi e all'assunzione dei relativi oneri, nonché attraverso l'erogazione di incentivi.>>.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 2 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Principi e ambito di applicazione)

1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.

2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.

3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.

4. L'intero procedimento presso lo sportello unico si svolge in via telematica ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2006/123/CE.

5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.

6. Lo sportello unico esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione e la riconversione delle attività produttive, la localizzazione, la rilocalizzazione e l'avvio di impianti produttivi di beni e servizi, nonché l'esecuzione di opere interne ai locali adibiti ad uso di impresa, ivi incluso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi;

b) l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi rientranti nell'applicazione della direttiva 2006/123/CE; le procedure e le formalità necessarie per accedere alle attività di servizi e per esercitarle comprendono, in particolare, le dichiarazioni, le notifiche e le istanze necessarie a ottenere l'autorizzazione delle autorità competenti, incluse le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a organismi, ordini e associazioni professionali, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2006/123/CE;

c) lo sportello unico per l'edilizia, in riferimento alle attività di cui alle lettere a) e b), in conformità alla normativa regionale in materia di edilizia.

7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.>>.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 3 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, nonché le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2. È fatta salva la vigente normativa nazionale e regionale in materia di valutazione di compatibilità e di impatto ambientale, nonché di autorizzazione integrata ambientale.

3. Sono fatte salve le funzioni dello sportello unico in materia di smaltimento di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1 (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti).>>.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 4 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi)

1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:

a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;

b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;

c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;

d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;

e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;

f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.

2. Le funzioni di assistenza sono esercitate dallo sportello unico, nonché dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dalle associazioni di categoria e dai centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e all'articolo 85 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).

3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.

4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.

5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.>>.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 5 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 5

(Portale dello sportello unico)

1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.

2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.

3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.

4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.

5. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le categorie economiche.

6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 6 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Coordinamento tra pubbliche amministrazioni e individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico)

1. La Regione promuove accordi e forme di coordinamento tra pubbliche amministrazioni al fine di sostenere lo svolgimento delle funzioni degli sportelli unici, attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi, il miglioramento dell'assistenza e dei servizi alle imprese, per la raccolta e la divulgazione delle informazioni, nonché per lo svolgimento in via telematica dei procedimenti di competenza dello sportello unico.

2. Al fine dell'attivazione e dello svolgimento coordinato delle funzioni degli sportelli unici, la Regione promuove accordi con gli uffici periferici dello Stato, con le Province, con i Comuni e con altri soggetti pubblici per l'individuazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico.

3. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati i procedimenti amministrativi regionali che a partire dal termine indicato nel decreto medesimo sono inseriti nel procedimento di competenza dello sportello unico.

4. A partire dalla data di operatività dello sportello unico le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di trasmettere allo sportello unico le eventuali domande relative a nuovi procedimenti rientranti nella competenza del medesimo a esse presentate dandone comunicazione al richiedente. I procedimenti in corso sono conclusi dall'amministrazione procedente.>>.

Art. 10

(Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 7 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 7

(Semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali)

1. Ai fini della massima accelerazione dell'azione amministrativa, i procedimenti amministrativi regionali di competenza dello sportello unico sono semplificati in conformità ai criteri generali di semplificazione amministrativa previsti dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e ai principi della direttiva 2006/123/CE.

2. Qualora i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 siano disciplinati con legge regionale, possono essere semplificati mediante regolamenti regionali di delegificazione, adottati previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili, espressamente indicate nei regolamenti medesimi.>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 3/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2001 le parole <<ai sensi della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>>.

Art. 12

(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 9 delle legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 9

(Istituzione e gestione dello sportello unico)

1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.

2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.>>.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3/2001)

1. All'articolo 10 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole <<di cui all'articolo 1>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;

b) alla fine della lettera a) del comma 2 sono aggiunte le parole <<, e di avvio e svolgimento di attività di servizi>>;

c) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

d) a lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<c) assicura l'accesso gratuito alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 4; inoltre, predispone un proprio archivio informatico, in conformità a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 4, contenente gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali informatizzati secondo modalità compatibili con gli standard informatici regionali;>>;

e) alla lettera d) del comma 2 la parola <<anche>> è soppressa;

f) la lettera f) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

<<f) fornisce assistenza alle imprese e ai prestatori per tutto quanto attiene all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale e all'avvio e allo svolgimento di attività di servizi;>>;

g) alla fine della lettera g) del comma 2 sono aggiunte le parole <<e ad attività di servizi>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3/2001, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 9.3.1.1157 e al capitolo 50 e alla unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Art. 14

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 11 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Procedimento ordinario mediante conferenza di servizi)

1. Il procedimento ordinario presso lo sportello unico mediante conferenza di servizi si applica nei casi nei quali le leggi di settore non prevedono la dichiarazione di inizio attività o il silenzio assenso e sia necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche.

2. Il responsabile del procedimento presso lo sportello unico indice la conferenza di servizi entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione della domanda. La conferenza di servizi si svolge in conformità e nei termini di cui agli articoli da 22 a 22 ter della legge regionale 7/2000.

3. Qualora il procedimento sia di competenza di un'unica amministrazione, lo sportello unico trasmette la domanda all'amministrazione competente che provvede nei termini previsti.>>.

Art. 15

(Conferenze di servizi telematiche)

1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, i quali rispettivamente impongono agli Stati membri la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed esercizio delle attività di servizi e lo svolgimento delle relative procedure in via telematica, l'Amministrazione regionale provvede all'adozione di sistemi informativi finalizzati allo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e alla riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne ad esse relative.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 7/2000:

a)

( ABROGATA )

b) l'articolo 22 sexies è sostituito dal seguente:

<<Art. 22 sexies

(Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.

2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.

3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.

4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.>>.

(2)

3.

( ABROGATO )

(1)

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 ed al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 ed al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Note:

Comma 3 abrogato da art. 27, comma 4, L. R. 17/2010

Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2018

Art. 16

(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 12 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

(Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)

1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.

2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.

3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.>>.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 13 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

(Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)

1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.

2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.

3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.

4. Lo sportello unico, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di inizio attività, la trasmette in via telematica unitamente alla documentazione accompagnatoria alle amministrazioni competenti, al registro delle imprese competente per territorio, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla comunicazione unica per l'avvio dell'impresa di cui all'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.>>.

Art. 18

(Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 14 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale)

1. Nei casi di cui all'articolo 13, lo sportello unico e gli altri uffici interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani territoriali, nonché la insussistenza di vincoli sismici, idraulici, idrogeologici, forestali e ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, incompatibili con l'impianto.

2. La verifica da parte degli uffici di cui al comma 1 riguarda fra l'altro:

a) la prevenzione degli incendi;

b) la sicurezza degli impianti elettrici e degli apparecchi di sollevamento di persone o cose;

c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione;

d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti gas propano liquido (GPL);

e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

f) le emissioni inquinanti in atmosfera;

g) le immissioni nei corpi idrici o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per l'ambiente;

h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno e all'esterno dell'impianto produttivo;

i) le industrie qualificate come insalubri;

j) le misure di contenimento energetico.>>.

Art. 19

(Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3/2001)

1. All'articolo 15 della legge regionale 3/2001 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<(Chiusura dei lavori e collaudo)>>;

b) prima del comma 1 è inserito il seguente:

<<1 ante. Il soggetto interessato comunica allo sportello unico la chiusura dei lavori trasmettendo la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ovvero il certificato di collaudo, quando il collaudo è previsto dalle norme vigenti.>>;

c) c) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Le strutture e gli impianti sono collaudati da professionisti o da altri soggetti abilitati dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente né economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività.>>.

Art. 20

(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 3/2001)

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 3/2001 è soppresso.

Art. 21

(Abrogazione dell'articolo 28 e dell'allegato A della legge regionale 3/2001)

1. L'articolo 28 della legge regionale 3/2001 e il relativo allegato A sono abrogati.

Capo III

Semplificazione di procedimenti amministrativi in materia di interventi sociali e artigianato

Art. 22

(Eliminazione di atti di autorizzazione e semplificazione)

1. In attuazione, in particolare, dell'articolo 5 della direttiva 2006/123/CE, il presente capo dispone la semplificazione di procedimenti amministrativi relativi a regimi di autorizzazione per l'accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio oggetto del censimento e valutazione effettuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).

2. Ai sensi della legge regionale 7/2000 e in conformità ai principi in materia di semplificazione amministrativa di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), gli atti di autorizzazione, che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, sono sostituiti con dichiarazione di inizio attività, da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente, corredata delle attestazioni e delle certificazioni eventualmente richieste.

Art. 23

(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 13/2000)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), è sostituito dal seguente:

<<1. I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:

a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;

b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria.>>.

Art. 24

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2002)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

<<6 bis. Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128), la licenza rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza non è richiesta alle imprese iscritte all'A.I.A. che fabbrichino oggetti preziosi; la medesima licenza non è richiesta ai cesellatori, agli orafi, agli incastratori di pietre preziose e agli esercenti di industrie e arti affini, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).>>.

Art. 25

(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 24

(Dichiarazione di inizio attività)

1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA):

a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);

b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);

c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);

e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;

f) l'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;

g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;

h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);

i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);

j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998.

2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.

3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla legge regionale 3/2001.>>.

Art. 26

(Inserimento dell'articolo 24 bis nella legge regionale 12/2002)

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:

<< Art. 24 bis

(Obbligo di comunicazione)

1. La cessazione delle attività di cui all'articolo 24 è comunicata allo sportello unico territorialmente competente entro sessanta giorni dall'evento. L'attestazione della presentazione della comunicazione rilasciata dallo sportello unico costituisce titolo certificativo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione di cessazione alle amministrazioni competenti e al registro delle imprese competente per territorio.

2. Ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 112/1998, l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.>>.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 12/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è abrogata;

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

<<d) la disciplina degli orari; l'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale;>>.

Art. 28

(Sostituzione dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 30 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

<<Art. 30

(Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è subordinato alla presentazione della DIA da parte del legale rappresentante dell'impresa, attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal regolamento comunale. Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana indicano nella DIA il soggetto in possesso della qualificazione professionale.

2. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista o di parrucchiere misto devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.

3. Le attività di estetista o di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o parrucchiere misto in forma ambulante o di posteggio.

4. È fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di parrucchiere misto presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

5. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di estetista o di parrucchiere misto, il subentrante presenta la DIA, corredata delle attestazioni di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

6. Avverso il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971.>>.

Art. 29

(Abrogazione dell'articolo 31 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 31 della legge regionale 12/2002, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 18/2003, è abrogato.

Art. 30

(Abrogazione dell'articolo 34 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 34 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

Art. 31

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 4, L. R. 7/2012 , a seguito dell'abrogazione del Titolo III, L.R. 12/2002.

Art. 32

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 7/2011 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 35 bis, L.R. 12/2002.

Art. 33

(Norma transitoria)

1. Nelle more dell'istituzione e dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 3/2001, i soggetti interessati presentano la DIA di cui all'articolo 24 della legge regionale 12/2002, come sostituito dall'articolo 25, agli enti pubblici competenti in base alla disciplina vigente.

Capo IV

Adeguamento a obblighi comunitari e ad atti statali di recepimento in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)

Art. 34

(Modifiche alla legge regionale 11/2005)

1. L'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE - Legge comunitaria 2004), è sostituito dal seguente:

<<Art. 3

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).>>.

2. Gli articoli da 4 a 12 della legge regionale 11/2005 sono abrogati.

Art. 35

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 16/2008)

1. All'articolo 4 (Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale) della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

<<b) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano o il programma soggetto alle disposizioni della presente legge, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano o il programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o il programma;>>;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. Qualora, ricorrendone i presupposti, uno strumento urbanistico comunale possa essere variato con accordo di programma, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 5/2007 e successive modifiche, con le procedure di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche, la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche, viene fatta sugli elaborati previsti per lo strumento urbanistico che si intende variare, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma e al suo congruo intorno.>>.

Capo V

Concessioni del demanio pubblico marittimo per finalità turistico-ricreative

Art. 36

(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2002 e all'articolo 58 della legge regionale 16/2008)

1.

( ABROGATO )

(2)

2. Al comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 16/2008 le parole <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti non a totale partecipazione pubblica di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche, non in possesso dei requisiti di legge,>>.

(1)

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Comma 1 abrogato da art. 105, comma 1, lettera m), L. R. 21/2016

Capo VI

Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Art. 37

(Cacciabilità delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE)

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento.

(1)

2. L'Amministrazione regionale accerta che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia con il falco, quale risulta dall' applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2 della direttiva 79/409/CEE.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo VII

Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

Art. 38

(Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva)

1. Al fine di assicurare un livello elevato di tutela dei consumatori per quanto attiene alla sicurezza dei prodotti e di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti di origine animale, la Giunta regionale, con deliberazione, dà attuazione al Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

2. La deliberazione di cui al comma 1 dispone le deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 31 maggio 2007, concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione.

3. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere.

Capo VIII

Modifiche in materia di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria

Art. 39

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 19/2000)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:

<<2 bis. In attuazione di quanto stabilito dal programma, con deliberazione della Giunta regionale sono determinati:

a) i criteri di erogazione dei finanziamenti alle iniziative e ai progetti a favore di soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro di cui all'articolo 1;

b) la scadenza annuale per la presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale;

c) le modalità di presentazione delle proposte, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi;

d) i criteri di valutazione degli interventi che si intendono finanziare e di verifica dei risultati degli stessi.>>.

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2000 sono abrogati.

Art. 40

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 19/2000)

1. All'articolo 5 della legge regionale 19/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il programma regionale è approvato entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura regionale con deliberazione della Giunta, sulla base del Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale, attività internazionale della Regione e di rapporti con l'Unione europea, previa consultazione della Conferenza regionale sulla cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 9, sentito il Comitato regionale per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale di cui all'articolo 8 e previo il parere della competente Commissione consiliare da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.>>;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. Il programma ha la durata della legislatura regionale ed è soggetto a verifica annuale in relazione alle disponibilità di bilancio.>>.

Art. 41

(Programma regionale 2008-2013)

1. Il programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato internazionale, di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2000, per la legislatura regionale 2008-2013 è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 42

(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 26/2001)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), è inserito il seguente:

<<3 bis. Qualora non vi sia necessità di finanziare ulteriori interventi nell'ambito della medesima azione o misura o del medesimo programma, le minori spese di cui al comma 3 possono essere utilizzate per la copertura di maggiori oneri per spese tecniche o di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti e conformi alle finalità del progetto comunitario finanziato.>>.

Art. 43

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 7/2008)

1. L'articolo 36 della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:

<<Art. 36

(Anticipi)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari del Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 erogazioni in via anticipata fino a un massimo del 30 per cento del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, polizza assicurativa o altra idonea garanzia patrimoniale di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli eventuali interessi.>>.

Art. 44

(Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/1997)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale), è inserito il seguente:

<<3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari, non si applica la durata massima di cui al comma 3.>>.

Capo IX

Modifiche a leggi regionali in materia di gestione faunistico-venatoria e di tutela dell'ambiente naturale

Art. 45

(Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 14/2007 in materia di prelievo di fauna selvatica in deroga)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), sono aggiunti i seguenti:

<<1 bis. Con riferimento alle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e dei corvidi compresi nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative e integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), come modificato ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge regionale 24/1996, l'autorizzazione per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è rilasciata dalla Provincia.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, la Provincia rilascia l'autorizzazione direttamente o su proposta degli Enti gestori dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA). Copia del provvedimento è trasmesso alla Regione. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, commi 1, 2, 3, 6, 8 e 9, dagli articoli 7, 8, 9 e 10, comma 1, della presente legge, e dall'articolo 21 bis della legge regionale 24/1996.

1 quater. Qualora al termine dei periodi autorizzati il provvedimento risulti attuato parzialmente, la Provincia può motivatamente disporre il rinnovo del medesimo, previo parere dell'ISPRA.

1 quinquies. Al fine di prevenire e contenere i danni alle colture agricole e ad altre attività provocati dalla specie cinghiale, le assemblee dei soci delle Riserve di caccia possono deliberare di praticare la caccia di selezione al cinghiale anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della legge regionale 24/1996 o dal Distretto venatorio, fermo restando il rispetto dei periodi fissati dall'articolo 2.

1 sexies. L'attività venatoria di cui al comma 1 quinquies è consentita nei limiti dei piani di abbattimento concessi o approvati ai sensi della legge regionale 6/2008 per il territorio della Riserva di caccia ed è esercitata esclusivamente dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione alla caccia di selezione.

1 septies. L'adozione di provvedimenti di deroga ai divieti e alle limitazioni disposte dalla normativa nazionale e regionale per la specie cinghiale, con le modalità previste dall'articolo 6, è subordinata alla verifica dell'inefficacia dell'attività venatoria attuata nei territori delle Riserve di caccia, ai sensi dei commi 1 quinquies e 1 sexies, per la prevenzione e il contenimento dei danni. >>.

Art. 46

(Modifiche agli articoli 11 e 12 della legge regionale 7/2008 in materia di Rete Natura 2000)

1. Il comma 4 dell'articolo 11 (Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette) della legge regionale 7/2008 è sostituito dal seguente:

<<4. Nei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette, le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle misure di salvaguardia e di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 non sono applicate qualora sussistano identiche misure di tutela dell'area protetta. In caso contrario, qualora nei territori dell'area protetta vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applica la disciplina di cui al comma 2 bis dell'articolo 12. I proventi sono introitati dall'organo gestore dell'area protetta.>>.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 (Sanzioni) della legge regionale 7/2008 è inserito il seguente:

<<2 bis. Qualora vi siano pSIC o SIC e ZPS in rapporto di sovrapposizione e sia commessa la violazione di identiche disposizioni poste a tutela delle diverse tipologie di siti della Rete Natura 2000, si applicano unicamente le sanzioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006).>>.

Art. 47

(Modifica all'articolo 62 della legge regionale 9/2007 in materia di tutela della flora)

1. Il comma 2 dell'articolo 62 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), è sostituito dal seguente:

<<2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.>>.

Art. 48

(Modifiche alle leggi regionali 6/2008 e 14/1987 in materia di programmazione faunistica e attività venatoria)

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

(Principi per la destinazione del territorio)

1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.

4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.>>.

2. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 6/2008, sono inserite le seguenti:

<<a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2;

a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica;>>.

3. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 6/2008 è aggiunto il seguente:

<<Art. 8 bis

(Istituzione di zone destinate a protezione della fauna)

1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della legge 157/1992 e dell'articolo 2:

a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;

d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.

2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.

3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.

4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.

5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), alla Provincia che provvede, in particolare:

a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;

b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;

c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);

d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;

e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.

6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di produzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonché di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica.

7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.

9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.>>.

4. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 6/2008 la parola <<trecento>> è sostituita dalla seguente: <<seicento>>.

5. Dopo l'articolo 33 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<Art. 33 bis

(Aspiranti soci)

1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.

2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.

3. Nell'annata venatoria successiva al periodo di cui al comma 2, l'aspirante può essere assegnato dalla struttura regionale competente, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, alla Riserva di caccia, anche in soprannumero secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci.

4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 30/1999.>>.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 6/2008, è inserito il seguente:

<<1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.>>.

(1)

7. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica), come modificato dall'articolo 43, comma 12, della legge regionale 30/1999, sono soppresse le seguenti parole: <<, sul quale vige lo speciale regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi,>>.

Note:

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 233 del 23 giugno 2010, depositata l'1 luglio 2010 (in G.U. 1a serie speciale n. 27 dd. 7 luglio 2010), l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Capo X

Modifiche a leggi regionali in materia di innovazione e artigianato

Art. 49

(Modifica alla legge regionale 26/2005 concernente il commercio elettronico)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è inserito il seguente:

<<Art. 9 bis

(Sviluppo e promozione del commercio elettronico)

1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese, è autorizzata a concedere alle stesse contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013.

2. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono delegate alle Camere di commercio.

3. Ai fini di cui al comma 1, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.

4. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:

a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;

b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;

c) assistenza alla gestione dei siti di commercio elettronico;

d) promozione del sito elettronico.

5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

6. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 1.6.2.1040 e al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

3. AI comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005, le parole <<fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.

Art. 50

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 7/2008 concernente interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)

1. Al comma 3 dell'articolo 31 (Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali) della legge regionale 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole <<d), i) e n),>> sono sostituite dalle seguenti: <<i) e n),>>;

b) alla lettera f), dopo le parole <<degli articoli>>, sono inserite le seguenti: <<9 bis, 11,>>.

Art. 51

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.

Art. 52

(Contributi a favore delle imprese artigiane per gli investimenti di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002)

1. L'Amministrazione regionale, alla luce delle esigenze derivanti dall'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 e per corrispondere al fabbisogno derivante dal finanziamento delle domande presentate dall'1 ottobre 2008 fino alla entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, è autorizzata a finanziare le domande medesime con fondi propri.

2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono integrate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento attuativo dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002.

3. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Capo XI

Disposizioni transitorie e finali

Art. 53

(Norme transitorie in materia di sportello unico)

1. L'Amministrazione regionale, i Comuni singoli e associati e le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nelle procedure dello sportello unico garantiscono, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 1 della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 4, la completa informatizzazione dello sportello unico entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001, come sostituito dall'articolo 8.

2. Fino alla completa informatizzazione dello sportello unico i relativi procedimenti posso essere svolti anche in forma cartacea.

3.

( ABROGATO )

(1)(2)(7)(9)

4.

( ABROGATO )

(3)(8)

5.

( ABROGATO )

(4)

6.

( ABROGATO )

(5)

7.

( ABROGATO )

(6)

8. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge e alle domande di incentivazione presentate sino alla data del 31 marzo 2009, continuano ad applicarsi l'articolo 9 della legge regionale 3/2001 e il relativo regolamento attuativo nel testo previgente.

Note:

Comma 3 sostituito da art. 11, comma 23, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.

Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 69, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 4 sostituito da art. 10, comma 69, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 5 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 6 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 7 abrogato da art. 10, comma 69, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.

Comma 3 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011

Comma 4 abrogato da art. 5, comma 2, lettera b), L. R. 4/2011

Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 54 del 24 marzo 2014 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 15 del 2 aprile 2014), l'illegittimità costituzionale del comma 69, lett. a) dell'art. 10, L.R. 22/2010, con cui si disponeva la sostituzione di parole al comma 3.

Art. 54

(Modifiche alla legge regionale 10/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 10/2004 le parole <<Entro il 31 marzo di ogni anno>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 aprile di ogni anno>>.

2. L'articolo 7 della legge regionale 10/2004 è abrogato.

Art. 55

(Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 56

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.