Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).
Capo II
 Modifiche alla legge regionale 3/2001 in materia di sportello unico
Art. 5
1.
L'articolo 2 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 2
 (Principi e ambito di applicazione)
1. Lo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi, di seguito denominato sportello unico, costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e di servizi.
2. È garantito in ogni caso al richiedente l'accesso diretto agli uffici competenti per l'acquisizione di ogni informazione utile all'iter della richiesta ai fini dell'accesso e dello svolgimento delle attività produttive e di servizi.
3. Lo sportello unico è obbligatorio e ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento medesimo, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Il funzionario preposto allo sportello unico è responsabile dell'intero procedimento.
5. Le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, comunque denominati. Le comunicazioni formali al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico.
7. Rientrano tra gli impianti produttivi quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.>>.

Art. 7
1.
L'articolo 4 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 (Assistenza e tutoraggio alle imprese e ai prestatori di servizi)
1. L'assistenza alle imprese e ai prestatori di servizi è fornita in modo chiaro e non ambiguo e, ove possibile, anche in altra lingua comunitaria. Essa consiste nella raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale, con particolare riferimento all'impiego delle procedure telematiche per la presentazione delle istanze, alle normative applicabili, agli strumenti agevolativi e all'attività dello sportello unico, nonché nella raccolta e diffusione delle informazioni concernenti:
a) gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo;
b) i requisiti applicabili ai prestatori, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
c) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, compresi quelli delle autorità competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
d) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori e ai servizi;
e) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti e il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
f) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza.
3. L'Amministrazione regionale attiva forme di tutoraggio connesse allo svolgimento delle funzioni di marketing territoriale e attrattività nei confronti delle imprese interessate all'insediamento di strutture produttive nel territorio regionale.
4. Le imprese di cui al comma 3 possono richiedere all'Amministrazione regionale di avviare apposite consultazioni preliminari alla progettazione dell'insediamento produttivo, finalizzate a fornire le indicazioni e le valutazioni indispensabili a orientare le scelte imprenditoriali.
5. La Giunta regionale individua le fattispecie per le quali possono essere attivate le consultazioni preliminari di cui al comma 4, determina i criteri e le modalità per l'attivazione delle consultazioni medesime e individua le amministrazioni pubbliche coinvolte.>>.

Art. 8
1.
L'articolo 5 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 5
 (Portale dello sportello unico)
1. L'Amministrazione regionale realizza il portale dello sportello unico per lo svolgimento informatizzato delle procedure e delle formalità relative all'insediamento e allo svolgimento delle attività produttive e all'avvio e allo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale.
2. Per la realizzazione del portale di cui al comma 1 è attivato un tavolo di collaborazione fra la Regione e quattro rappresentanti dei Comuni designati dal Consiglio delle autonomie locali.
3. All'interno del portale è istituita una banca dati per l'informazione alle imprese e ai prestatori di servizi, di seguito denominata banca dati. La banca dati è informatizzata, accessibile da chiunque per via telematica, finalizzata alla raccolta e diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive e l'avvio e lo svolgimento delle attività di servizi nel territorio regionale. In tale ambito la banca dati fornisce le informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutti i dati e le informazioni utili disponibili a livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali.
4. Il portale è messo gratuitamente a disposizione dei Comuni singoli e associati che gestiscono lo sportello unico.
5. Le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione e di accesso al portale da parte di soggetti pubblici e privati sono disciplinate con regolamento regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali e le categorie economiche.
6. Il regolamento regionale di cui al comma 5 è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, in relazione alle competenze esclusive statali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione e ai fini dell'interoperabilità dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale e i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 5 della legge regionale 3/2001, come sostituito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 9
1.
L'articolo 6 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:

Art. 11
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2001 le parole <<ai sensi della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni e integrazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)>>.
Art. 12
1.
L'articolo 9 delle legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 9
 (Istituzione e gestione dello sportello unico)
1. I Comuni istituiscono lo sportello unico singolarmente o in forma associata.
2. L'Amministrazione regionale, mediante il Piano di valorizzazione territoriale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 1/2006, promuove la gestione in forma associata dello sportello unico ed è autorizzata a concedere ai Comuni incentivi per agevolare l'istituzione, l'adeguamento e il rafforzamento degli sportelli unici, nonché la formazione professionale del personale, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento regionale.>>.

Art. 13
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3/2001, come modificato dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 9.3.1.1157 e al capitolo 50 e alla unità di bilancio 11.3.2.1180 e al capitolo 55 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Art. 15
 (Conferenze di servizi telematiche)
1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 5 e 8 della direttiva 2006/123/CE, i quali rispettivamente impongono agli Stati membri la semplificazione delle procedure e delle formalità relative all'accesso ed esercizio delle attività di servizi e lo svolgimento delle relative procedure in via telematica, l'Amministrazione regionale provvede all'adozione di sistemi informativi finalizzati allo svolgimento in via telematica delle conferenze di servizi e alla riorganizzazione e semplificazione delle procedure interne ad esse relative.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 7/2000:
a)   ( ABROGATA )
b)
l'articolo 22 sexies è sostituito dal seguente:
<<Art. 22 sexies
 (Partecipazione dell'Amministrazione regionale a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni)
1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la presenza a dette conferenze è coordinata dalla Direzione centrale individuata dalla Giunta regionale che verifica preliminarmente quali siano le strutture regionali coinvolte dalla conferenza di servizi.
2. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti con un unico procedimento, il rappresentante unico regionale è il responsabile del procedimento regionale interessato, o suo delegato.
3. Qualora siano interessati da conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti più procedimenti regionali, la Direzione centrale di cui al comma 1 indice la conferenza di servizi interna ai sensi dell'articolo 21, ai fini della determinazione della posizione unitaria dell'Amministrazione regionale e individua il rappresentante unico dell'Amministrazione regionale tra i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati, tenuto conto dell'interesse prevalente nell'ambito dei procedimenti coinvolti. Il rappresentante unico provvede a convocare la conferenza di servizi interna.
4. Gli adempimenti di cui al presente articolo sono svolti mediante un sistema informativo recante il censimento dei procedimenti regionali e delle relative strutture regionali competenti, che consenta il monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori delle conferenze di servizi.>>.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 11.3.1.1189 ed al capitolo 156 e alla unità di bilancio 11.3.2.1189 ed al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
Note:
1 Comma 3 abrogato da art. 27, comma 4, L. R. 17/2010
2 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 14, comma 1, lettera c), L. R. 9/2018
Art. 16
1.
L'articolo 12 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 12
 (Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici)
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi, approvati o adottati, il Sindaco del Comune interessato o l'organo competente ai sensi dello Statuto comunale, rispettivamente, emette il diniego di permesso di costruire, ovvero sospende il relativo procedimento.
2. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con gli strumenti urbanistici generali e attuativi comunali, approvati o adottati, ma conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, trova applicazione l'articolo 11, comma 2. La determinazione della conferenza di servizi, eventualmente richiesta, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, può costituire progetto di variante, sul quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.
3. Qualora il progetto presentato sia conforme alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro, ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente convocare, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, una conferenza di servizi, alla quale partecipa l'Amministrazione regionale, per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante, sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale entro le due sedute successive alla data di determinazione della conferenza di servizi.>>.

Art. 17
1.
L'articolo 13 della legge regionale 3/2001 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Dichiarazione di inizio attività e silenzio assenso)
1. Nei casi in cui le attività previste dall'articolo 2 siano soggette a dichiarazione di inizio attività o a silenzio assenso ai sensi della legge regionale 7/2000, la dichiarazione di inizio attività o la domanda relativa al procedimento per silenzio assenso è presentata allo sportello unico.
2. La dichiarazione di inizio attività è corredata di una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti, corredata degli elaborati progettuali e di una relazione redatta da un professionista abilitato che asseveri la conformità dell'opera alla normativa e alle prescrizioni tecniche vigenti, anche per gli aspetti edilizi e urbanistici e per quelli attinenti ai pareri igienico - sanitari e in materia di sicurezza.
3. Lo sportello unico rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della dichiarazione di inizio attività e dell'avvenuto silenzio assenso.

Art. 18