Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 9

(Opere strategiche puntuali)

1. La Giunta regionale può deliberare motivatamente, su richiesta dei Comuni interessati, previa conforme deliberazione dei Consigli comunali, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, secondo le procedure di cui all’articolo 6, comma 3, la dichiarazione di interesse strategico regionale di interventi puntuali che richiedono una tempestiva realizzazione dei lavori qualora non siano utilmente esperibili le procedure ordinarie di legge.

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2. La deliberazione di cui al comma 1 comprende gli elaborati tecnici necessari alla localizzazione nello strumento urbanistico comunale degli interventi previsti dal progetto di interesse strategico regionale ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo pretorio del Comune interessato.

3. La deliberazione di cui al comma 1 prevale sulle destinazioni d'uso dello strumento urbanistico generale comunale e produce gli effetti di cui all'articolo 7, commi 2, 6, 8 e 9.

4. L'approvazione del progetto preliminare e del progetto definitivo delle opere di cui al presente articolo da parte della conferenza di servizi secondo le modalità previste dagli articoli 22 e seguenti della legge regionale 7/2000 produce gli effetti previsti, rispettivamente, dai commi 6 e 7 dell'articolo 7.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 12/2015