Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007)

1.

( ABROGATO )

(1)

2.

( ABROGATO )

(2)

3. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 20, della legge regionale 17/2008, il finanziamento straordinario al Comune di Trieste per le attività di recupero, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio Taumaturgo di Trieste si intende finalizzato anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per le attività medesime.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 3 fanno carico all'unità di bilancio 3.5.2.1118 e al capitolo 3445 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, commi 8 e 9, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), i contributi pluriennali al Comune di Trieste, parte dell'accordo di programma di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 30/2007, per la realizzazione di interventi di impiantistica sportiva nelle aree di proprietà comunale, si intendono finalizzati anche al sollievo e alla riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per gli interventi medesimi.

6. Gli oneri derivanti dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 5.1.2.1090 e al capitolo 6156 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.

Comma 2 abrogato da art. 3, comma 31, L. R. 22/2010 , a seguito dell'abrogazione dei commi 10 e 11, art. 4, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2011.