Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 30 terdecies

(Personale dell'Agenzia)

1. Il personale dell'Agenzia appartiene al ruolo unico regionale.

2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l'Agenzia può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile.