Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 30 ter

(Funzioni della Regione)

(1)

1. La Regione, nei confronti dell'Agenzia, esercita le seguenti funzioni:

a) nomina gli organi;

b) definisce l'assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali;

c) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione;

d) esercita attività di vigilanza e controllo;

e) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione.

(2)

Note:

Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 14/2023