Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

Art. 23

(Finanziamento al Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART)

1. Ai sensi dell'articolo 68 bis della legge regionale 12/2002 viene ulteriormente finanziato il Fondo di sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART (Ente bilaterale artigianato) con un importo di 500.000 euro per il sostegno al reddito degli imprenditori artigiani, titolari di aziende fino a quattordici dipendenti, che abbiano concordato, per i propri dipendenti o parte di essi, con le organizzazioni sindacali il ricorso agli ammortizzatori sociali di cui all'articolo 19, commi 1, 1 bis e 1 ter, del decreto legge 185/2008, convertito, con modifiche, dalla legge 2/2009, e successive modifiche.

(1)(2)

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 8603 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione "Fondo per il sostegno al reddito per le aziende artigiane dell'EBIART" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell'unità di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio 2009.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 7, L. R. 12/2009

Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 14, L. R. 12/2010